Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
Art. 12
- Strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile
1. La Regione può adottare misure volte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile regionale e in particolare, a tale scopo, la Giunta regionale può stipulare accordi con le associazioni di imprese private, con le associazioni di rappresentanza delle cooperative e con gli enti senza scopo di lucro.
2. Nei concorsi pubblici banditi dalla Regione e nelle selezioni pubbliche indette dagli enti regionali, finalizzati alla costituzione di un rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato è valutato con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici.
3. La Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti locali o le loro associazioni di cui alla parte III del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o altri soggetti pubblici al fine di promuovere la valutazione di cui al comma 2 in riferimento ai concorsi e selezioni pubbliche banditi o indette dagli stessi enti.
4. La Regione può, con modalità definite nel piano (44)di cui all' articolo 16 , prevedere benefici e agevolazioni a vantaggio dei soggetti impiegati nel servizio civile regionale, in particolare quelli relativi ai mezzi di trasporto regionali e quelli relativi alla fruizione di servizi culturali.
5. Gli enti locali possono riconoscere agevolazioni alla fruizione di servizi ai soggetti impiegati nel servizio civile regionale.
5 bis. La Regione promuove intese con le università della Toscana per favorire, nel rispetto della normativa vigente, l’applicazione agli studenti in servizio civile di misure agevolative, in particolare di quelle previste per gli studenti lavoratori in quanto compatibili. (45)
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.