Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 3 agosto 2006
Art. 11
- Doveri e incompatibilità
1. I soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal progetto. Tali soggetti non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio o di lavoro subordinato o autonomo, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.
3. I soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale o regionale in Toscana, o in altre regioni, non possono presentare ulteriore domanda per il servizio civile regionale, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia. (41)
5. I soggetti che nell'ultimo anno e per almeno sei mesi (43) abbiano avuto o che abbiano in corso con l'ente in cui dovranno prestare servizio civile regionale un qualsiasi rapporto di lavoro, non possono presentare domanda per il servizio civile regionale al medesimo ente.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.