Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 3 agosto 2006
Art. 10
- Compensi e benefici
1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
2. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva il cui ammontare è definito con il regolamento di cui all’articolo 19, tenuto conto di quello corrisposto per il servizio civile nazionale. (37)
3. La Regione garantisce ai soggetti impiegati nei progetti:
a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante l'espletamento del servizio;
a bis) nei casi di progetti all’estero, la copertura assicurativa integrativa per rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile relativamente ai danni subiti anche al di fuori dell’orario di servizio per tutto il periodo di permanenza all’estero; (38)
b) l'erogazione, a cura delle strutture del servizio sanitario regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attività di servizio civile;
b bis) il congedo di maternità di cui agli articoli 16, 17 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio civile senza riduzione dell’assegno; (39)
b ter) l’esclusione dai giorni di malattia delle assenze dovute ad infortunio subito nello svolgimento del servizio civile, da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio senza riduzione dell’assegno. (40)
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.