Capo II
- Disposizioni in materia di acque reflue, meteoriche, di restituzione
Art. 4
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura
1. Le Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, di acque domestiche provenienti da servizi, di acque reflue assimilabili a domestiche e di acque meteoriche di dilavamento contaminate, sono rilasciate, nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente. (17) Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 4, poi sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 3,ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.
1 bis. Gli scarichi di acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore sono autorizzati, nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici):
a) dal dirigente della struttura regionale competente, ai sensi del d.p.r. 59/2013, se lo scarico da autorizzare proviene da insediamento in cui siano presenti anche impianti a servizio di attività produttive;
3. Il comune e la struttura regionale competente (71) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 3.
provvedono alla conclusione delle procedure autorizzative entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). (17) Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 4, poi sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 3,ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.
4. L’autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura è sempre rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013, se da uno stesso stabilimento originano, separatamente, oltre agli scarichi ricadenti in AUA, anche gli scarichi di acque reflue domestiche di cui al comma 2.
(112) Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.
Art. 5
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura
2. Le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate, nell’ambito dell’AUA di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente che provvede previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico ai sensi del comma 5. (18) Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 4,
Nei casi di cui all'articolo 13 bis, la relazione è predisposta, per quanto di rispettiva competenza, dal gestore del servizio idrico e dai gestori degli impianti a carattere prevalentemente industriale utilizzati per la depurazione di acque reflue.(114) Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 4.
2 bis. Per i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 69/2011, l’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata sulla base di una relazione tecnica dei gestori del servizio idrico. (74) Comma inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 4.
Art. 5 bis
1. Gli scarichi di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono nell’ambito di applicazione del d.p.r. 59/2013, sono autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente.
2. Ai fini di cui al comma 1, la struttura regionale competente:
a) esprime le proprie determinazioni nell’ambito dei procedimenti che, per espressa previsione di legge, si concludono con il rilascio di un’autorizzazione unica oppure di altro atto di approvazione che comprende o sostituisce i singoli titoli settoriali ambientali, ivi compresa l’autorizzazione allo scarico di acque reflue;
b) autorizza gli scarichi di acque reflue che afferiscono ad impianti o attività caratterizzati da un esercizio temporaneo e strettamente limitato alla durata dell’intervento a cui sono funzionali, quali lo scarico di acque emunte nell’ambito di misure di prevenzione e di operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui alla parte IV del titolo V del decreto legislativo.
3. Ai fini dell’istruttoria finalizzata all’autorizzazione degli scarichi di cui al presente articolo, la struttura regionale competente si avvale del contributo tecnico-istruttorio dell’ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) e, in caso di scarichi recapitanti in pubblica fognatura, acquisisce la relazione tecnica dal gestore del servizio idrico integrato di cui all’articolo 5, commi 2 e 5.
Art. 5 ter
1. L’installazione di sistemi impiantistici per la produzione di calore e raffreddamento, definiti “impianti a pompa di calore”, se a circuito chiuso, è sempre ammessa e non necessita di autorizzazione ai sensi della presente legge.
2. L’installazione di impianti a pompe di calore a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto, è ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, purché tali sistemi non compromettano lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei interessati.
3. Lo scarico delle acque prelevate è autorizzato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione ed è condizionato all’ammissibilità del prelievo ai fini della tutela della risorsa idrica sotterranea.
4. La reimmissione in falda del fluido estratto è autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo, nonché delle condizioni e dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 13.
Art. 6
- Modalità di rinnovo alle autorizzazioni allo scarico
1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all'
articolo 13 , definisce le condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, non in pubblica fognatura, sono assoggettabili a forme semplificate o tacite di rinnovo da parte del comune, ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo.
2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'
articolo 13 , disciplina altresì le condizioni e le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle altre acque reflue, nonché le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono assoggettabili ad eventuali procedure semplificate.
Art. 6 bis
1. I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 126 del decreto legislativo sono approvati dall’Autorità idrica toscana ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 69/2011, in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato.
2. La valutazione tecnico amministrativa finalizzata all’approvazione dei progetti di cui al comma 1, è espressa in coerenza con le linee guida di cui al comma 5 e, in caso di progetto definitivo, sulla base del parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente che si esprime in relazione:
a) ai programmi di riutilizzazione delle acque;
b) alla verifica della rispondenza del progetto ai criteri di cui all'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo;
c) alla corrispondenza tra la capacità di trattamento dell’impianto e le esigenze delle aree asservite;
d) all’efficienza depurativa in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque, nonché alle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite.
3. Ai fini dell’istruttoria finalizzata al rilascio del parere di cui al comma 1, la struttura regionale può avvalersi del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009.
4. Gli elaborati progettuali, individuati dalla normativa in materia di lavori pubblici, sono integrati da apposite relazioni tecniche volte:
a) a definire le caratteristiche di qualità e le modalità di scarico durante le fasi di avviamento di un nuovo impianto o durante gli interventi sugli impianti esistenti relativi a parti dei medesimi il cui mancato funzionamento ne compromette temporaneamente l'efficienza;
b) a regolare i periodi di avviamento e di manutenzione programmata nonché a disciplinare le modalità di ripristino funzionale dell'impianto in esito a interventi di adeguamento, a guasti, a malfunzionamenti o interruzioni dovute a cause di forza maggiore.
5. In coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile, la Giunta regionale può approvare specifiche linee guida per la progettazione, gestione, manutenzione e controllo degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, applicative delle normative di settore e delle disposizioni del presente articolo.
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
- Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate
1. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti condizioni:
a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate immesse nella medesima;
b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione;
c) preventivo assenso del gestore del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di condotta nera di fognatura separata.
2. Lo scarico di AMPP derivanti dalle aree pubbliche fuori dalla pubblica fognatura è ammesso e non necessita di autorizzazione allo scarico. Devono essere previsti idonei trattamenti delle AMPP, ove necessari al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità, per le autostrade e le strade extraurbane principali di nuova realizzazione e nel caso di loro adeguamenti straordinari.
3. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate è sottoposto ad autorizzazione rilasciata
, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato (77) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 5.
e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'
articolo 2 , comma 1, lettera e).
4. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione rilasciata,
nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013,
(118) Parole inserite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 8.
dal dirigente della struttura regionale competente (77) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 5.
, previo parere dell' ARPAT e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'
articolo 2 , comma 1, lettera e).
5. Le AMPP, di cui ai commi 3 e 4, sono sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione, secondo le indicazioni del regolamento di cui all'
articolo 13 , prima dell'immissione del corpo recettore finale.
6. Il dirigente della struttura regionale competente, acquisito l’assenso del comune e sentito il parere dell' ARPAT (77) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 5.
, autorizza lo scarico di AMPP, da insediamenti o da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'
articolo 2 , comma 1, lettera e), trattate secondo le indicazioni del regolamento di cui all'
articolo 13 , nella condotta bianca delle fognature separate.
8. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino:
a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all'
articolo 13 , ai sensi dell'
articolo 2 , comma 1, lettera e);
9. Alle acque assimilate ad AMDNC, di cui al comma 8, si applicano le disposizioni dell'
articolo 9 .
Art. 9
- Scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate
1. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca delle fognature separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella medesima;
b) caratteristiche tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione a servizio della fognatura ricevente;
2. È vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate.
3. I comuni agevolano ed incentivano la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate, anche con specifiche disposizioni dei propri strumenti regolamentari od urbanistici.
Art. 10
- Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena
1. L'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di classe B2 è rilasciata
dal dirigente della struttura regionale competente (78) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 6.
contestualmente all'autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura e del depuratore di cui sono al servizio, a seguito di una valutazione complessiva del sistema di raccolta e trattamento da questi elementi costituito, secondo le indicazioni del regolamento di cui all'
articolo 13 e quelle di cui agli articoli
15, 16 ,
17 e
21 .
3. Nel caso la gestione del depuratore e degli scaricatori di piena sia effettuata da due gestori diversi,
la struttura regionale competente (78) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 6.
provvede a coordinare temporalmente e funzionalmente le procedure amministrative, anche con la modifica d'ufficio di autorizzazioni già rilasciate, adottando comunque atti finali separati per ciascun gestore.
7. L'attivazione di nuovi scaricatori di piena degli impianti di fognatura a servizio di agglomerati, o parti di agglomerati o di depuratori già autorizzati è comunicata alla provincia novanta giorni prima dell'ingresso in esercizio.
La struttura regionale competente (79) Parola così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 6.
valuta l'influsso del nuovo elemento sul sistema esistente ed autorizzato e, se del caso, dispone le necessarie variazioni delle autorizzazioni in essere. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione, lo scaricatore di piena si intende autorizzato all'esercizio sul la base dell'autorizzazione in essere.
8. Per ogni scaricatore di piena di classe B2 la richiesta di autorizzazione allo scarico della fognatura o dell'impianto di depurazione riporta anche una scheda tecnica i cui contenuti sono disciplinati dal regolamento di cui all'
articolo 13 .
Art. 11
1. Ai fini della tutela delle acque, del mantenimento e del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previste dal piano di tutela, il rilascio nei corpi idrici di acque di restituzione è soggetto alle condizioni poste nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 1, del r.d. 1775/1933.
2. Le condizioni di restituzione di cui al comma 1, includono i limiti di emissione, in concentrazione e quantità per anno, delle sostanze contenute nelle acque, disposti caso per caso, previo parere dell' ARPAT,
sentita l'AIT (57) Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 89.
e l'autorità di bacino, ciascuna per quanto di competenza secondo le previsioni del regolamento di cui all'
articolo 13 .
3. I piani d'ambito, al fine del rispetto dei limiti di emissione di cui al comma 2, devono prevedere un programma degli investimenti necessari, dei tempi e delle risorse finanziarie per quanto riguarda le restituzioni inerenti al servizio idrico integrato.
5. Il rilascio di acque di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo, si intende approvato con l'approvazione del progetto di gestione dell'invaso di cui al medesimo articolo del decreto legislativo.
6. La Giunta regionale, nell'emanazione del regolamento di cui all'
articolo 13 , si attiene ai seguenti criteri:
a) i limiti di emissione sono correlati alle caratteristiche chimico-fisico-biologiche che le acque hanno al prelievo. Se le acque non sono restituite al corpo idrico di provenienza devono avere caratteristiche compatibili con quelle del corpo idrico in cui vengono rilasciate;
b) la restituzione di acque sotterranee effettuata tramite perforazioni, di qualunque tipo, deve evitare comunque che le acque contenute nelle falde idriche attraversate, diverse da quella di provenienza, entrino in contatto con le acque restituite;
c) le acque intercettate durante lavori di ingegneria civile sono ricondotte al reticolo idrico di originaria destinazione, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.
7. Il concessionario è tenuto:
b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di rilascio delle acque per quanto non già soddisfatto dai versamenti effettuati ai sensi del r.d. 1775/1933.
9. Alle acque di restituzione di centrali idroelettriche si applicano le disposizioni contenute nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite.
Art. 11 bis
1. La restituzione delle acque di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), è soggetta alle prescrizioni del comune contenute nel permesso di ricerca o nell’atto di approvazione delle nuove opere di presa.
2. Le condizioni di restituzione di cui al comma 1, includono i limiti di emissione, in concentrazione e quantità per anno, delle sostanze contenute nelle acque, disposti caso per caso, previo parere dell' ARPAT, sentite l’AIT, la struttura regionale competente (83) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 8.
e l'autorità di bacino, ciascuna per quanto di competenza secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 13. 3. Il ricercatore è tenuto:
a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, ed all'invio dei relativi risultati al comune che si avvale dell'ARPAT per le necessarie verifiche;
b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2.
Art. 11 ter
1. La restituzione di acque in mare, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2 bis), nei casi non disciplinati dall’articolo 11 quater, è soggetta alle condizioni stabilite nel titolo abilitativo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo delle acque, rilasciato dall’ente competente in materia di demanio marittimo.
2. Le condizioni di cui al comma 1:
a) includono prescrizioni e livelli di emissione, da stabilire, caso per caso, in correlazione alle caratteristiche chimico fisico biologiche che le acque hanno al prelievo, nonché, in correlazione all’ambiente marino di destinazione, nel rispetto degli indirizzi approvati con regolamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera g);
b) sono disposte previa valutazione tecnica dell’ARPAT, espressa in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009 e sentita, per quanto di competenza, l'autorità di bacino.
3. Gli indirizzi di cui al comma 2, lettera a), individuano la documentazione da allegare all’istanza per il rilascio del titolo demaniale, ai fini dell’approvazione delle condizioni di restituzione delle acque e prevedono inoltre:
a) in caso di acque sottoposte a processi di dissalazione, modalità di restituzione che assicurano la massima diluizione in mare del concentrato salino, tale da non determinare effetti negativi e significativi sull’ambiente marino;
b) l’obbligo per il soggetto autorizzato di separare dalle acque, o dal concentrato salino oggetto di restituzione, gli agenti chimici provenienti da lavaggi e controlavaggi o comunque utilizzati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo, al fine di consentirne il collettamento ad idoneo sistema di depurazione o lo smaltimento come rifiuti liquidi;
c) il monitoraggio dell’ecosistema marino in prossimità delle condotte di presa e di restituzione dell’impianto.
4. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 è tenuto:
a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel titolo demaniale rilasciato ed all'invio dei relativi risultati all’ente competente che si avvale dell’ARPAT per le necessarie verifiche;
b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2, per quanto non già soddisfatto dagli oneri istruttori corrisposti per il rilascio del titolo che autorizza il prelievo delle acque di mare.
Art. 11 quater
1. Per gli impianti di potabilizzazione mediante dissalazione afferenti al servizio idrico integrato, le condizioni di restituzione delle acque in mare sono stabilite in apposito disciplinare nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della l.r. 69/2011.
2. Le condizioni di cui al comma 1:
a) includono prescrizioni e livelli di emissione, da stabilire caso per caso in correlazione alle caratteristiche chimico fisico biologiche che le acque hanno al prelievo nonché in correlazione all’ambiente marino di destinazione, nel rispetto degli indirizzi approvati con regolamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera g);
b) sono disposte, previa valutazione tecnica dell’ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009 e sentita, per quanto di competenza, l'autorità di bacino.
3. Gli indirizzi di cui al comma 2, lettera a), individuano la documentazione tecnica da allegare al progetto, ai fini dell’approvazione del disciplinare di restituzione delle acque e prevedono inoltre:
a) modalità di restituzione che assicurano la massima diluizione in mare del concentrato salino, tale da non determinare effetti negativi e significativi sull’ambiente marino;
b) l’obbligo per il gestore dell’impianto di separare dal concentrato salino oggetto di restituzione gli agenti chimici provenienti da lavaggi e controlavaggi delle membrane o, comunque, utilizzati nelle operazioni del processo di dissalazione ad eccezione degli agenti potabilizzanti di cui all’allegato 7 del regolamento emanato con decreto 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”), al fine di consentirne il collettamento ad idoneo sistema di depurazione o lo smaltimento come rifiuti liquidi,;
c) il monitoraggio dell’ecosistema marino in prossimità delle condotte di presa e di restituzione dell’impianto.
4. Il gestore del servizio idrico integrato è tenuto:
a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel disciplinare di cui al comma 1, ed all'invio dei relativi risultati all’Autorità idrica toscana che si avvale dell'ARPAT per le necessarie verifiche;
b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2, per quanto non già soddisfatto dagli oneri istruttori corrisposti per l’approvazione del progetto dell’impianto.
Art. 12
- Acque destinate all'utilizzazione agronomica
1. L'utilizzazione agronomica, come definita dall'articolo 74, comma 1, lettera p), del decreto legislativo, è attuata, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo, per:
a) gli effluenti di allevamento;
b) le acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla
legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'
articolo 38 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 );
c) le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), del decreto legislativo;
d) le acque reflue dalle piccole aziende agroalimentari assimilate alle aziende di cui alla lettera c) sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo.
2. La comunicazione di cui all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo è presentata al comune almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di utilizzazione nelle forme previste dal regolamento di cui all'
articolo 13 , dal rappresentate legale dell'azienda che produce gli effluenti e le acque destinate all' utilizzazione agronomica o da altri soggetti indicati dal decreto ministeriale di cui all'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo.
3. Il regolamento di cui all'
articolo 13 , detta le procedure e le modalità per lo svolgimento dell'utilizzazione agronomica delle acque di cui al presente articolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 112, comma 3, del decreto legislativo e sulla base dei criteri di cui al comma 4 del presente articolo.
4. La Giunta regionale nell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, si attiene ai seguenti criteri:
a) le tecniche di distribuzione assicurano:
1) la tutela delle acque ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione;
2) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto irriguo, concimante e ammendante sul terreno;
3) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
4) un'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ed uniforme applicazione degli stessi;
b) le dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio delle acque di cui al presente articolo in relazione alle esigenze colturali garantiscono una capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche.
Art. 13
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provvede a disciplinare con regolamento:
b) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo;
c) i trattamenti appropriati di cui all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo in conformità all'allegato 5 della parte III del decreto stesso;
c bis) l’utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore, definendo in particolare:
1) le modalità tecnico operative per l’installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;
2) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l’autorizzazione per l’installazione di sonde geotermiche e le prescrizioni finalizzate al rispetto delle risorse naturali interessate;
3) le profondità di perforazione e di installazione delle sonde geotermiche, nonché i limiti al di sotto dei quali è richiesta l'autorizzazione da parte della Regione;
4) le modalità di vigilanza e monitoraggio da parte dell’autorità competente sulle installazioni realizzate;
d) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, che non può eccedere i trecentosessantacinque giorni, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessita tecnica;
e) le procedure e modalità per l'uso delle acque per l'utilizzazione agronomica sulla base dei criteri di cui all'
articolo 12 ;
f ter) la tipologia delle attività, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che comportano oggettivo rischio di trascinamento nelle acque meteoriche dilavanti di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; (27) Lettera inserita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 11.
g) gli indirizzi per la determinazione delle condizioni qualitative per il rilascio delle acque di restituzione di cui agli articoli 11, comma 2, 11 bis, comma 2, 11 ter, comma 2 e 11 quater, comma 2; (28) Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 11.
(122) Parole così sostituite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 11.
h) criteri per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all'articolo 105, comma 5, del decreto legislativo;
i) norme tecniche per la classificazione, identificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche di cui all'
articolo 15 , comma 4;
l) criteri tecnici per l' identificazione dei corpi idrici superficiali interni di cui all'
articolo 2 , comma 1, lettera p);
m) prescrizioni regionali per la tutela delle acque in attuazione del piano di tutela delle acque di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 , in materia di controllo e monitoraggio degli scarichi e dei flussi informativi, anche attraverso appositi registri informatici;
n) il contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all'
articolo 10 , comma 8;
o) le modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di classe A1, A2, B1 di cui all'
articolo 10 , comma 2.
Art. 13 bis
1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblica.
2. Gli impianti di cui al comma 1, se di proprietà pubblica, possono essere concessi in uso agli attuali gestori degli stessi previa stipula di apposita convenzione con i comuni proprietari; essi possono essere utilizzati, per una quota minoritaria, anche per la depurazione delle acque reflue urbane, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato possono stipulare apposite convenzioni con i gestori degli impianti di cui al comma 1 per la depurazione delle acque reflue urbane, dietro il pagamento di un corrispettivo determinato dall’autorità idrica toscana (AIT) calcolato a livello di singolo impianto, secondo quanto previsto dalle delibere approvate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
4. Ai fini di cui al comma 2, l’AIT provvede ad individuare gli impianti di cui al comma 1.
5. Il dirigente della struttura regionale competente, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore degli impianti di cui al comma 1, a smaltire nell'impianto rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione e a condizione che non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.