Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 7 giugno 2006
Art. 21 ter
1. Nell’ambito del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 91 del medesimo decreto, la Regione provvede, ove necessario, all’individuazione delle aree sensibili ed alla delimitazione dei relativi bacini drenanti che contribuiscono all’inquinamento delle stesse.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri tecnici per la valutazione della percentuale di abbattimento del carico complessivo di azoto e fosforo totale all’interno delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti, ai fini del raggiungimento, entro sette anni dall’individuazione delle medesime aree, dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, nonché per la valutazione da parte dell'AIT (63) Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 94.
, dell’idoneità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane che scaricano all’interno delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti a garantire il raggiungimento del predetto obiettivo di riduzione. 3. Al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, la Giunta regionale, con propria deliberazione e con il supporto dell’ARPAT e dell'AIT (63) Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 94.
, provvede, entro novanta giorni dall’individuazione delle singole aree sensibili: a) ad effettuare la ricognizione di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che scaricano all’interno dell’area sensibile e del relativo bacino drenante;
b) ad accertare, sulla base dei criteri tecnici di cui al comma 2, l’effettivo livello di riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo totale, sia a livello di bacino drenante che di singolo impianto;
c) a selezionare tra gli impianti di cui alla lettera a), quelli idonei a contribuire al raggiungimento, entro sette anni dall’individuazione dell’area sensibile, dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
d) a stabilire per gli scarichi provenienti dagli impianti di cui alla lettera c), la percentuale di riduzione di azoto e fosforo totale che ciascuno di essi è tenuto a garantire;
e) ad individuare gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti da agglomerati ubicati all’interno della delimitazione territoriale del bacino drenante che, tuttavia, scaricano al di fuori di esso per mezzo di condutture o canali.
4. La selezione di cui al comma 3, lettera c), è effettuata tenendo conto, sulla base di una valutazione costi/benefici:
a) del contributo di ciascun impianto alla riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo totale a livello di area sensibile e relativo bacino drenante;
b) della percentuale di riduzione del carico di azoto e fosforo totale garantita da ciascun impianto.
5. Agli impianti di cui al comma 3, lettera e), nonché ai quantitativi di acque reflue urbane depurate destinate all’effettivo riutilizzo, è attribuita una percentuale di riduzione del carico di azoto e fosforo totale pari al cento per cento.
6. Entro centottanta giorni, dall’adozione della deliberazione di cui al comma 3, l’AIT (63) Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 94.
, verifica, nel rispetto dei criteri tecnici di cui comma 2, che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, siano idonei a consentire il raggiungimento, entro sette anni dall’individuazione dell’area sensibile, dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2. La verifica è effettuata tenendo conto anche degli impianti ed interventi già programmati nei piani di ambito e nei relativi piani stralcio di cui all’articolo 2 della l.r. 28/2010. 7. Qualora la verifica di cui al comma 6 dia esito negativo, l’AIT (63) Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 94.
, provvede ad adeguare i propri atti di programmazione al fine di prevedere gli interventi necessari a consentire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo.