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Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 7 giugno 2006

Art. 21 bis
- Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati (38)

Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 18.

1. Secondo quanto previsto all’articolo 105 del decreto legislativo, gli scarichi da piccoli agglomerati sono sottoposti ad un trattamento appropriato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 13 e delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi.
2. I trattamenti appropriati di cui al comma 1, assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e in particolare di quelle contenute all’allegato 5 alla parte III del stesso decreto a condizione che:
a) sia garantita la tutela della falda e l’osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie;
b) nel caso di scarichi in corpi idrici superficiali, i trattamenti appropriati siano dimensionati e realizzati a regola d’arte nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 13;
c) sia garantito il perfetto stato di funzionamento, manutenzione e conservazione dei trattamenti appropriati, secondo un programma di manutenzione e gestione definito nel regolamento di cui all’articolo 13;
d) non risulti compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione;
e) l'impianto di depurazione non sia utilizzato anche per il trattamento di rifiuti.
3. Agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali si applicano i limiti di emissione di cui alla parte III, allegato 5, tabella 3, del decreto legislativo in riferimento ai parametri caratteristici degli scarichi industriali presenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura. (99)

Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1.

3 bis. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali qualora il titolare di tali scarichi dimostri che:
a) la percentuale quantitativa delle acque reflue industriali è inferiore al 10 per cento del numero degli abitanti equivalenti collettati;
b) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo. (100)

Comma inserito con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1.

3 ter. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano altresì ai reflui con percentuale quantitativa delle acque industriali in misura non superiore al 35 per cento del totale, qualora siano strettamente caratterizzabili con parametri tipicamente presenti nei reflui domestici e purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i reflui provengano da un agglomerato a forte fluttuazione stagionale ai sensi dell'articolo 2, lettera m);
b) le caratteristiche qualitative del corpo idrico recettore rispettino ed abbiano rispettato, almeno nel corso del quinquennio precedente, gli obiettivi di qualità ambientale disposti dall'articolo 76 del decreto legislativo;
c) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo. (100)

Comma inserito con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1.

4. Le deroghe di cui ai commi 3 bis e 3 ter non operano (101)

Parole così sostituite con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1.

qualora l’applicazione dei limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo sia necessaria a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.
5. Prima del rilascio dell’autorizzazione, la struttura regionale competente (92)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 16.

verifica il rispetto dei requisiti e condizioni di cui ai commi 2 e 4.

Note del Redattore:

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Articolo riportato in modifica ad eccezione del comma 2 con l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 , ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2006, n. 60 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 13.

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Parole prima sostituite con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 14, poi sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 63, ed ora così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 62.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 1.

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Lettera soppressa con l.r. 10 ottobre 2011, n. 5 0, art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 4, poi sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3,ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4,

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Comma così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 7.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Comma prima inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 10.

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Lettera inserita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 15.

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Lettera soppressa con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 21, ed ora abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 22.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 84.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 85.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 90.

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Parole così aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 90.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 95.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 96.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 97.

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Parole inserite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 11.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 12.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2021, n. 17, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 ottobre 2021, n. 36, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.