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Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 7 giugno 2006

Art. 21
- Limiti di emissione nei corpi recettori
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 124, comma 10, del decreto legislativo e dell' articolo 17 , comma 2, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere limiti di emissione più restrittivi di quelli disposti dall'allegato 5 della parte III del decreto legislativo, qualora sia necessario per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela. In particolare per le sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, si autorizzano limiti allo scarico tali da non compromettere il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.
2. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel caso di scarichi fuori dalla pubblica fognatura, in applicazione dell'articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo e dell' articolo 17 , comma 2, della presente legge, può definire, sentito il parere dell'ARPAT, limiti di emissione diversi da quelli dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo nel rispetto delle disposizioni del comma 3 del presente articolo.
3. ll comma 2 è applicabile nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) limiti diversi da quelli previsti dall'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo possono essere previsti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo;
c) il limite diverso non deve compromettere il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; (35)

Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 17.

d) non è applicabile per scarichi adducenti ai corpi idrici tipizzati appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione. (36)

Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 17.

4. Nel caso lo scarico oggetto dell'autorizzazione presenti sostanze non disciplinate, neanche in via generale, dalla vigente normativa l’ente competente (37)

Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 17.

può disporre, sentito il parere dell' ARPAT, limiti di emissione, in concentrazione e massa, che ritiene necessari per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela.
5. Per i terminali di scarico delle fognature bianche e per le portate di supero degli scaricatori di piena, il conseguimento dei limiti di emissione è garantito dal rispetto da parte degli stessi delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16
6. Qualora si renda necessario, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione previsti dal piano di tutela delle acque, la struttura regionale competente (91)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 15.

può determinare specifiche condizioni di emissione per singoli scaricatori di piena di classe B2, aggiuntive a quelle previste dall' articolo 16 , anche in relazione alla presenza nello scarico delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo.
7. Per l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione e delle reti fognarie, che comportino diminuzione dell'efficacia depurativa, i gestori: (36)

Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 17.

a) per gli interventi programmabili tiene conto delle caratteristiche del corpo ricettore ed anche in relazione alle utenze industriali servite dall'impianto, privilegia i periodi di minor apporto di inquinanti: di tali interventi dà preventiva comunicazione, entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori, alla struttura regionale competente (91)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 15.

, al comune, all'AIT (62)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 93.

, all' ARPAT ed alla azienda USL competenti per territorio;
b) per gli interventi non programmabili dovuti a guasti accidentali, scarichi abusivi o atti di sabotaggio il gestore dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente (91)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 15.

, al comune, all'AIT (62)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 93.

, all' ARPAT ed alla azienda unità sanitaria locale competenti per territorio.
8. Le comunicazioni di cui al comma 7, riportano i motivi dell'intervento, le misure di tutela ambientale adottate ed i tempi previsti per il recupero della piena efficienza depurativa.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all'articolo 105, comma 5, del decreto legislativo, nelle acque superficiali la struttura regionale competente segue (91)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 15.

i criteri individuati nel regolamento di cui all' articolo 13 .

Note del Redattore:

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Articolo riportato in modifica ad eccezione del comma 2 con l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 , ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2006, n. 60 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 13.

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Parole prima sostituite con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 14, poi sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 63, ed ora così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 62.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 1.

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Lettera soppressa con l.r. 10 ottobre 2011, n. 5 0, art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 4, poi sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3,ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4,

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Comma così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 7.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Comma prima inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 10.

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Lettera inserita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 15.

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Lettera soppressa con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 21, ed ora abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 22.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 84.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 85.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 90.

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Parole così aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 90.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 95.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 96.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 97.

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Parole inserite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 11.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 12.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2021, n. 17, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 ottobre 2021, n. 36, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.