Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 7 giugno 2006
Art. 21
- Limiti di emissione nei corpi recettori
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 124, comma 10, del decreto legislativo e dell'
articolo 17 , comma 2, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere limiti di emissione più restrittivi di quelli disposti dall'allegato 5 della parte III del decreto legislativo, qualora sia necessario per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela. In particolare per le sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, si autorizzano limiti allo scarico tali da non compromettere il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.
2. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel caso di scarichi fuori dalla pubblica fognatura, in applicazione dell'articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo e dell'
articolo 17 , comma 2, della presente legge, può definire, sentito il parere dell'ARPAT, limiti di emissione diversi da quelli dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo nel rispetto delle disposizioni del comma 3 del presente articolo.
3. ll comma 2 è applicabile nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) limiti diversi da quelli previsti dall'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo possono essere previsti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo;
4. Nel caso lo scarico oggetto dell'autorizzazione presenti sostanze non disciplinate, neanche in via generale, dalla vigente normativa l
’ente competente (37) Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 17.
può disporre, sentito il parere dell' ARPAT, limiti di emissione, in concentrazione e massa, che ritiene necessari per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela.
5. Per i terminali di scarico delle fognature bianche e per le portate di supero degli scaricatori di piena, il conseguimento dei limiti di emissione è garantito dal rispetto da parte degli stessi delle disposizioni di cui agli
articoli 15 e
16 6. Qualora si renda necessario, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione previsti dal piano di tutela delle acque,
la struttura regionale competente (91) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 15.
può determinare specifiche condizioni di emissione per singoli scaricatori di piena di classe B2, aggiuntive a quelle previste dall'
articolo 16 , anche in relazione alla presenza nello scarico delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo.
a) per gli interventi programmabili tiene conto delle caratteristiche del corpo ricettore ed anche in relazione alle utenze industriali servite dall'impianto, privilegia i periodi di minor apporto di inquinanti: di tali interventi dà preventiva comunicazione, entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori,
alla struttura regionale competente (91) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 15.
, al comune,
all'AIT (62) Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 93.
, all' ARPAT ed alla azienda USL competenti per territorio;
8. Le comunicazioni di cui al comma 7, riportano i motivi dell'intervento, le misure di tutela ambientale adottate ed i tempi previsti per il recupero della piena efficienza depurativa.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all'articolo 105, comma 5, del decreto legislativo, nelle acque superficiali
la struttura regionale competente segue (91) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 15.
i criteri individuati nel regolamento di cui all'
articolo 13 .