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Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 7 giugno 2006

Art. 11
- Disposizioni per la restituzione di acque prelevate ai sensi del r.d. 1775/1933 (80)

Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 7.

1. Ai fini della tutela delle acque, del mantenimento e del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previste dal piano di tutela, il rilascio nei corpi idrici di acque di restituzione è soggetto alle condizioni poste nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 1, del r.d. 1775/1933.
2. Le condizioni di restituzione di cui al comma 1, includono i limiti di emissione, in concentrazione e quantità per anno, delle sostanze contenute nelle acque, disposti caso per caso, previo parere dell' ARPAT, sentita l'AIT (57)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 89.

e l'autorità di bacino, ciascuna per quanto di competenza secondo le previsioni del regolamento di cui all' articolo 13 .
3. I piani d'ambito, al fine del rispetto dei limiti di emissione di cui al comma 2, devono prevedere un programma degli investimenti necessari, dei tempi e delle risorse finanziarie per quanto riguarda le restituzioni inerenti al servizio idrico integrato.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 114, escluso il comma 1, del decreto legislativo, alle quali la struttura regionale competente (81)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 7.

si attiene.
5. Il rilascio di acque di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo, si intende approvato con l'approvazione del progetto di gestione dell'invaso di cui al medesimo articolo del decreto legislativo.
6. La Giunta regionale, nell'emanazione del regolamento di cui all' articolo 13 , si attiene ai seguenti criteri:
a) i limiti di emissione sono correlati alle caratteristiche chimico-fisico-biologiche che le acque hanno al prelievo. Se le acque non sono restituite al corpo idrico di provenienza devono avere caratteristiche compatibili con quelle del corpo idrico in cui vengono rilasciate;
b) la restituzione di acque sotterranee effettuata tramite perforazioni, di qualunque tipo, deve evitare comunque che le acque contenute nelle falde idriche attraversate, diverse da quella di provenienza, entrino in contatto con le acque restituite;
c) le acque intercettate durante lavori di ingegneria civile sono ricondotte al reticolo idrico di originaria destinazione, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.
7. Il concessionario è tenuto:
a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto prescritto dalla dal dirigente della struttura regionale competente (81)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 7.

nel disciplinare di concessione, ed all'invio semestrale dei risultati alla struttura regionale competente (81)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 7.

ed all' ARPAT;
b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di rilascio delle acque per quanto non già soddisfatto dai versamenti effettuati ai sensi del r.d. 1775/1933.
9. Alle acque di restituzione di centrali idroelettriche si applicano le disposizioni contenute nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite.

Note del Redattore:

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Articolo riportato in modifica ad eccezione del comma 2 con l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 , ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2006, n. 60 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 13.

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Parole prima sostituite con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 14, poi sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 63, ed ora così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 62.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 1.

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Lettera soppressa con l.r. 10 ottobre 2011, n. 5 0, art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 4, poi sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3,ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4,

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Comma così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 7.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Comma prima inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 10.

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Lettera inserita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 15.

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Lettera soppressa con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 21, ed ora abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 22.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 84.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 85.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 90.

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Parole così aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 90.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 95.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 96.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 97.

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Parole inserite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 11.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 12.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2021, n. 17, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 ottobre 2021, n. 36, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.