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Legge regionale 8 maggio 2006, n. 17

Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 12 maggio 2006

Art. 6
- Consultazione per le iniziative regionali di responsabilità sociale delle imprese (3)

Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72, art. 26.

1. La Regione ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, assicura il coinvolgimento dei portatori d’interesse regionali nel programmare e attuare iniziative e progetti volti a promuovere la responsabilità sociale delle imprese. A tal fine sono consultati i soggetti interessati, gli organismi e le organizzazioni rappresentativi delle realtà economiche e sociali toscane e gli esperti delle tematiche oggetto di iniziative o progetti regionali di responsabilità sociale. Possono essere, inoltre, consultati gli organismi già istituiti presso la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, rappresentativi di tali soggetti.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.