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Legge regionale 8 maggio 2006, n. 17

Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 12 maggio 2006

Art. 1
- Principi e finalità
1. La Regione Toscana favorisce uno sviluppo fondato sulla non discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la valorizzazione delle persone, la coesione sociale e territoriale e ne promuove l'attuazione ed il rispetto attraverso la diffusione di una cultura della responsabilità sociale.
2. La Regione riconosce la responsabilità sociale come un processo che, attraverso il miglioramento continuo, assicura all'interno delle organizzazioni il perseguimento dei diritti umani, economici, del lavoro e sociali.
3. La tracciabilità sociale è intesa come la possibilità di rilevare e verificare le modalità gestionali che assicurino il rispetto e l'implementazione lungo tutta la filiera produttiva dei diritti umani, sociali, economici e del lavoro riconosciuti dalle normative internazionali, europee e nazionali, nell'attività di produzione e distribuzione di beni e servizi. La Regione promuove la tracciabilità sociale come obiettivo da perseguire anche per la valorizzazione, l'innovazione, la competitività ed il consolidamento occupazionale del sistema economico toscano.
4. La Regione promuove l'attuazione e la diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilità sociale nelle organizzazioni e tra i cittadini; riconosce il ruolo dei soggetti coinvolti, favorendone la funzione di portatori di interessi e il loro coinvolgimento nella definizione delle buone pratiche di responsabilità sociale.
5. La Regione promuove anche a livello internazionale la diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilità sociale.
6. Con il termine organizzazione si intende ogni gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, o parte o combinazione di essi, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.