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Legge regionale 20 novembre 2006, n. 55

Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima del 29 novembre 2006

Art. 3
- Tipologie dei benefici
1. I benefici della presente legge consistono in:
a) attribuzione di titoli di precedenza nell'ambito delle procedure per l'accesso all'impiego nell'amministrazione regionale;
b) borse di studio per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario;
c) contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;
d) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;
e) benefici per l'acquisto della prima casa;
g) ogni altra agevolazione, anche di natura fiscale, individuata con il regolamento di cui all' articolo 4
2. Per coloro che hanno riportato una invalidità permanente, l'entità dei benefici può essere commisurata al grado di invalidità.

Note del Redattore:

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Lettera prima sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 72; poi abrogata con l.r. 28 dicembre 2018, n. 76, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2018, n. 76, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.