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Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 3 agosto 2006

Art. 7 bis
1. Il servizio civile regionale può essere prestato all’estero nell’ambito di progetti riferiti al settore degli interventi di cooperazione internazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), presentati dagli enti e dalle organizzazioni iscritte all’albo di servizio civile regionale.
2. La permanenza dei giovani in servizio civile nelle sedi estere dove si realizza il progetto non può avere durata inferiore a sei mesi.
3. I progetti indicano oltre a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2:
a) la sede estera ed eventualmente quella toscana dove si svolge il servizio. Nel caso la sede estera non sia tra quelle già indicate dall’ente al competente ufficio regionale, al progetto è allegato titolo idoneo attestante la disponibilità della sede e la sua conformità alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) le modalità di fruizione di vitto ed alloggio all’estero;
c) le modalità di collegamento e comunicazione dei giovani in servizio all’estero con la sede toscana dell’ente titolare del progetto;
d) le misure da adottare per garantire livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari nei casi di particolari condizioni di rischio nella realizzazione del progetto;
e) le modalità di comunicazione all’autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese estero in cui si realizza il progetto della presenza dei giovani in servizio civile;
f) le date e le modalità di partenza e rientro dal paese estero e le modalità ed i tempi di eventuali rientri intermedi durante il periodo di permanenza all’estero.
4. La Regione rimborsa all’ente titolare del progetto le spese in classe economica di un solo viaggio di andata e ritorno per ogni giovane in servizio civile all’estero.
5. Il dirigente della competente struttura regionale emana apposito bando per la selezione dei progetti di cui al comma 1, da effettuarsi sulla base dei criteri definiti nel regolamento di cui all’articolo 19.
6. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.

Note del Redattore:

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 53.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 18.

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Vedi con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 20 (Norme transitorie e finali).

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Comma così sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2016, n. 32 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 4.

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Articolo così sostituto con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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