Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
Art. 4
- Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo in materia di servizio civile regionale, e in particolare svolge le seguenti funzioni
a) tenuta e aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile regionale di cui all'articolo 5;
b) esame e approvazione dei progetti di servizio civile di cui agli articoli 7, 7 bis e 7 quater (4);
d) realizzazione delle attività di promozione ed informazione sul servizio civile di cui all' articolo 14 ;
e) monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile e realizzazione della banca dati di cui all' articolo 13 ;
f) adozione degli strumenti per la valorizzazione dell'attività di servizio civile di cui all' articolo 12 .
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.