Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
Sanzioni (79)
1. I soggetti di cui all’articolo 5 sono tenuti a cooperare per l’efficiente gestione del servizio civile regionale e per la corretta realizzazione dei progetti.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, che non osservino quanto previsto dalla presente legge o dai bandi regionali, con particolare riferimento alle procedure di selezione dei volontari, o non realizzino in tutto o in parte i progetti, si applicano le seguenti sanzioni:
a) diffida scritta ad uniformarsi alle prescrizioni;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto;
c) sospensione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile regionale;
d) cancellazione dall’albo regionale di cui all’articolo 5, fino ad un massimo di tre anni in casi di particolare gravità.
3. Qualora venga applicata la revoca di cui al comma 2, lettera b), la Regione si attiva per valutare la possibilità di ricollocare i giovani presso altri enti.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, secondo criteri di gradualità, dalla struttura regionale competente, secondo le procedure previste dal regolamento di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g bis).
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.