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Legge regionale 8 maggio 2006, n. 17

Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 12 maggio 2006

Art. 3
- Interventi a favore delle imprese
1. Ai fini dell' articolo 1 , comma 4, la Regione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di piccole e medie imprese:
a) promuove le imprese che adottano volontariamente gli standard internazionali, europei o nazionali, relativi all'introduzione e allo sviluppo di modelli di rendicontazione e sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio che assicurino la trasparenza e la credibilità delle pratiche in materia di responsabilità sociale; tra gli strumenti di promozione potranno anche essere previste semplificazioni amministrative ed agevolazioni fiscali ;
b) prevede, nell'ambito delle politiche e delle azioni a sostegno dei servizi reali alle piccole e medie imprese, misure di agevolazione che orientano le imprese all'adozione di sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, della qualità, ambiente, responsabilità sociale e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché all'adozione di modelli di rendicontazione sociale secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali e in raccordo con le linee guida regionali.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.