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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 marzo 2006

Art. 16
- Controlli interni
1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta conduzione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.
2. I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine, il responsabile della piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell'attività, nel rispetto degli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.
3. Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell'autorità incaricata del controllo ulteriori documenti indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.
4. Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio di cui al comma 2.
5. La documentazione relativa ai controlli effettuati dal responsabile è a disposizione dell'azienda USL per un periodo di due anni.
6. Qualora il responsabile, in seguito al controllo interno effettuato, riscontri valori dei parametri igienico-sanitari al di fuori dei limiti previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla soluzione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali, dandone tempestiva comunicazione alla azienda USL, nel caso in cui sia necessario sospendere la balneazione.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.