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Capo I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto della legge e finalità
1. La presente legge disciplina:
a) gli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse ittiche rivolti alle imprese di pesca e di acquacoltura;
b) il rilascio delle licenze di pesca;
c) l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione. (89)

Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 1.

2. Le politiche della Regione Toscana in materia di pesca professionale e di acquacoltura si ispirano ai principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei consumatori ed a tal fine:
a) sostengono prioritariamente le produzioni sicure e di qualità;
b) incentivano la multifunzionalità delle imprese di pesca e di acquacoltura;
c) si avvalgono della concertazione con (68)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 97.

le associazioni di categoria e della consultazione delle istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie agenzie;
d) favoriscono l'autonoma iniziativa delle associazioni di categoria per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 2
1. Salvo quanto indicato all’articolo 3, la Regione esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge.
Art. 3
1. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo e di acquacoltura in mare. (90)

Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 2.

Art. 4
- Supporto tecnico alla programmazione regionale(46)

Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 3.

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) svolge, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività istituzionali previste nella carta dei servizi di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").
2. La Regione, per le attività a supporto della programmazione regionale, può avvalersi altresì di soggetti scientifici riconosciuti, che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, individuati con le procedure di evidenza pubblica.
Art. 5
1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le definizioni indicate nel presente articolo.
2. La pesca professionale marittima è l’attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
3. Rientrano nelle attività di pesca professionale marittima il pescaturismo e l’ittiturismo, come disciplinate dal capo III, sezione I.
4. Sono attività connesse a quelle di pesca professionale marittima, purché non prevalenti ed effettuate dall’imprenditore mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell’impresa normalmente impiegate, le seguenti:
a) trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
b) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente costiero.
5. L’acquacoltura è l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
6. Sono attività connesse all’acquacoltura le seguenti:
a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui alla lettera b);
b) fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’impresa normalmente impiegate nell’attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese quelle di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell’acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio – culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso;
c) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente costiero.
7. E’ imprenditore ittico:
a) il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente, in forma singola, associata o societaria, le attività di pesca professionale marittima di cui ai commi 2, 3 e 4;
b) l’acquacoltore che esercita, in forma singola o associate, le attività di cui ai commi 5 e 6;
c) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura di cui, rispettivamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
8. La pesca costiera è l’attività esercitata a fini economici:
a) da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia costa, denominata “pesca costiera locale”;
b) con imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, entro 12 miglia dalla costa, denominata pesca costiera artigianale;
c) con imbarcazioni a ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa, denominata pesca costiera ravvicinata.
9. La pesca non professionale marittima sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. E’ esercitata senza fine di lucro mediante le seguenti modalità:
a) pesca ricreativa in mare: l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;
b) pesca sportiva in mare: l’attività di pesca ricreativa effettuata durante le gare agonistiche;
c) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata.
10. Per associazioni di categoria si intendono le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale e operanti in Toscana.
Capo II
- Programmazione degli interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura
Art. 6
- Azioni
Art. 7
-Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura(8)

Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 6.

1. La Regione, nell’ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), persegue le finalità di cui all’articolo 1 individuando le tipologie di interventi necessarie per l’attuazione delle stesse. (69)

Comma prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 100, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3.

1 bis. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e con la relativa nota di aggiornamento la Regione stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, gli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura. (91)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1 bis (92)

Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3.

è compreso il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne sono unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca.
Art. 8
- Beneficiari degli interventi
Art. 9
1. E’ istituita la commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura, di seguito denominata commissione consultiva, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La commissione consultiva:
a) esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura;
b) propone interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura ai fini della predisposizione del DEFR e della relativa nota di aggiornamento di cui alla l.r. 1/2015;
c) esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura. (93)

Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4.

3. La commissione consultiva è composta da:
a) il dirigente del competente settore della Giunta regionale, che la presiede;
b) un funzionario regionale del competente settore della Giunta regionale; (70)

Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 101.

c) due componenti dei comuni costieri designati da ANCI; (71)

Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 101.

d) un componente in rappresentanza dell’Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale);
e) un componente in rappresentanza della Direzione marittima della Toscana-Livorno;
f) un componente in rappresentanza di ciascuna associazione di categoria, come definite all'articolo 5, comma 10; (94)

Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4.

g) un componente in rappresentanza dell’ARPAT;
h) un componente in rappresentanza del Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata di Livorno (CIBM).
5. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno.
6. La commissione consultiva è validamente costituita con la nomina di almeno nove componenti e dura in carica cinque anni. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno. (93)

Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4.

Art. 10
- Distretto di pesca e di acquacoltura
1. Il distretto di pesca e di acquacoltura (di seguito denominato distretto) è costituito con accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati, che operano nel sistema produttivo regionale della pesca e dell'acquacoltura, al fine di consolidare e rafforzare l'aggregazione e il confronto degli interessi dei partners e di valorizzare lo sviluppo del settore.
3. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano i comuni costieri oppure i comuni nel cui territorio sia situato almeno un impianto di acquacoltura e le associazioni di categoria interessate. (73)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 102.

4. La Giunta regionale determina:
a) i criteri di organizzazione del distretto;
b) i contenuti minimi della strategia di sviluppo del distretto, anche ai fini del suo riconoscimento;
c) la procedura per il riconoscimento del distretto.
5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 3 e di mancata definizione, da parte del distretto, dei contenuti di cui al comma 4 lettera b) la Giunta revoca il riconoscimento.
Art. 11
- Attività del distretto
1. Il distretto, nell'ambito delle finalità di cui all' articolo 10 , svolge le seguenti funzioni:
a) favorisce e rafforza il dialogo e l'interazione fra i diversi soggetti pubblici e privati che vi hanno aderito, creando le più favorevoli condizioni operative;
b) sostiene e coordina iniziative di marketing promuovendo l'immagine del territorio, del mare e delle produzioni ittiche;
c) promuove attività conoscitive ed informative finalizzate allo studio ed al monitoraggio di problemi a carattere economico, ambientale, territoriale, sociale e culturale;
d) promuove al fine della massima valorizzazione delle risorse disponibili il coordinamento delle varie politiche di gestione del territorio, del mare e di sviluppo del settore;
e) favorisce le iniziative di programmazione negoziata e di patti d'area interessanti l'ambito del distretto;
f) favorisce la stipula di convenzioni fra i comuni aderenti e i consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l’attuazione di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto. (74)

Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 103.

2. La competente struttura della regionale, con le risorse di cui all'articolo 7, partecipa al finanziamento degli interventi (12)

Parole soppresse con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 10.

proposti (75)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 103.

volti a promuovere e rafforzare nell'ambito distrettuale la gestione delle risorse e le opportunità presenti.
Capo III
- Disciplina della pesca
Art. 12
1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca professionale devono essere muniti di apposita licenza.
2. Le licenze di pesca, in considerazione del carattere sovracomunale del mare territoriale antistante il territorio regionale, sono rilasciate dalla competente struttura della Giunta regionale (76)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 104.

nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del comma 5 bis (14)

Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 11.

e dal regolamento di cui all' articolo 14 comma 1 lettera a).
3. Le licenze di pesca rilasciate ai sensi della presente legge sostituiscono ad ogni effetto le licenze già rilasciate ai sensi della Sito esternolegge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima).
4. Le licenze hanno validità di otto anni dalla data di rilascio e sono rinnovabili a richiesta dell'interessato. Il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca sono subordinati al pagamento (77)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 104.

degli oneri di concessione fissati dal regolamento di cui all' articolo 14 comma 1 lettera a).
5. Per l'esercizio della pesca professionale subacquea la competente struttura della Giunta regionale (78)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 104.

rilascia la licenza annuale, nel rispetto del numero massimo fissato dalla Giuntaregionale (14)

Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 11.

e con le modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 14 comma 1 lettera a).
5 bis. La Giunta regionale stabilisce, con il regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, in relazione alle diverse tipologie di pesca e per ogni ambito provinciale, (79)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 104.

il numero massimo delle licenze di pesca concedibili che, alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, non possono, comunque complessivamente superare quelle rilasciate, a quella data, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, tenuti dalle capitanerie di porto della Toscana e che risultano in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato a ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca. (15)

Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 11.

5 ter. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, sulla base di studi e ricerche, può stabilire:
a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate; (42)

Regolamento regionale 23 luglio 2012, n. 42/R.

b) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;
c) la delimitazione delle aree marine e aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento. (15)

Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 11.

Art. 13
- Registro della pesca professionale
1. E' istituito il registro regionale (80)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 105.

dei pescatori professionali e delle imprese di pesca e delle navi e galleggianti intestatarie di licenza di pesca, nel quale si iscrivono coloro che intendono esercitare la pesca professionale.
1 bis. Fino alla costituzione del registro di cui al comma 1 rimangono validi i registri provinciali. (81)

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 105.

2. Le condizioni e le modalità generali dell'iscrizione nel registro della pesca professionale, nonché il modello dello stesso e le norme per la sua tenuta sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all' articolo 14 comma 1 lettera a).
3. La competente struttura della Giunta regionale, con periodicità semestrale, provvede a trasmettere i dati del registro al Ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di registrazione delle navi da pesca. (82)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 105.

Art. 13 bis
- Modalità di esercizio della pesca professionale, non professionale, subacquea e speciale(16)

Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 12.

(50)

Rubrica così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 8.

1. (51)

Parole soppresse con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 8.

Il regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), definisce le modalità di pesca, gli attrezzi utilizzati e le loro caratteristiche, nonché le taglie minime dei pesci.
2. La pesca sportiva e quella ricreativa in mare sono esercitate senza licenza di pesca fatto salvo l’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare). Il pescato non può essere commercializzato. (52)

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 8.

3. L’uso del fucile per la pesca subacquea e di attrezzi similari è consentito solo ai maggiori di anni sedici.
4. La pesca del novellame è consentita solo ai fini di ricerca e di sperimentazione in acquacoltura o per il ripopolamento di aree marine o lacustri presenti nel territorio regionale. Per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie viventi in mare e nelle acque interne non pervenuto alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b). La pesca del novellame è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale su presentazione di appositi programmi.
5. La pesca di aphia minuta (rossetto) e di spicara smaris (zerro) può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti.
6. Le autorizzazioni della pesca a scopi scientifici possono essere concesse dalla competente struttura della Giunta regionale, su parere di ARPAT, solo alle università e agli istituti scientifici riconosciuti.
Art. 14
1. La Giunta regionale approva:
a) uno o più regolamenti per l’attuazione degli articoli 12 e 13 relativi a:
1) numero massimo delle licenze di pesca concedibili, nonché le modalità per il rilascio e rinnovo delle stesse;
2) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;
3) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;
4) delimitazioni delle aree marine e delle aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento;
5) condizioni e modalità di istituzione e di gestione del registro della pesca professionale;
b) uno o più regolamenti per l’attuazione dell’articolo 13 bis relativi alle modalità per l’esercizio:
1) della pesca professionale;
2) della pesca sportiva e ricreativa in mare;
3) della pesca subacquea;
4) della pesca speciale;
5) della pesca a scopi scientifici.
Art. 15
- Pesca sportiva
Art. 16
- Pesca subacquea
Sezione I
- Disciplina delle attività di pescaturismo(20)

Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 16.

Art. 17
1. Costituisce attività di pescaturismo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico ricreativo.(53)

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 10.

2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:
a) l’osservazione dello svolgimento della pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell’imbarcazione usata;
b) lo svolgimento di pesca ricreativa (54)

Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 10.

mediante l’impiego degli attrezzi da pesca e i relativi limiti;
c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente costiero e delle lagune costiere.
c bis) la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra. (55)

Lettera aggiunta con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 10.

Art. 17 bis
1. L'imprenditore ittico, titolare di licenza di pesca, che intende esercitare l'attività di pescaturismo trasmette alla competente struttura della Giunta regionale (83)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 106.

, una comunicazione nella quale dichiara, in particolare:
a) il possesso o la detenzione di un'imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l'esercizio della pesca subacquea professionale o di un'imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;
b) il possesso dell'autorizzazione all’imbarco di persone diverse dall’equipaggio, rilasciata dall’autorità marittima dell’ufficio di iscrizione della nave da pesca, ai sensi della normativa statale vigente;
c) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra per le persone imbarcate;
d) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;
e) il possesso di una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.
2. L'imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate diverse dall’equipaggio.
Art. 17 ter
- Rapporto di principalità
Art. 17 quater
- Limiti e modalità di esercizio dell’attività di pescaturismo(24)

Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 20.

1. L’attività di pescaturismo viene effettuata con:
a) imbarcazioni munite di licenza di pesca costiera locale, piccola pesca, con l’utilizzo degli attrezzi previsti dalla licenza;
b) imbarcazioni a disposizione dei pescatori subacquei professionali o iscritte nel registro navale alla quinta categoria.
2. Le attività di pescaturismo sono svolte con sistemi di pesca professionale previsti nella prescritta licenza di pesca o con attrezzi previsti per la pesca ricreativa.(56)

Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 13.

3. Per le imbarcazioni munite di licenza di pesca riportanti sistemi a traino l’attività di pescaturismo, con l’utilizzo di attrezzi da pesca professionale, deve essere svolta nei tempi e nei luoghi permessi dalla normativa vigente in materia di pesca professionale con le seguenti modalità:
a) può essere effettuata una sola cala giornaliera della durata di due ore e deve essere comunicata, anche preventivamente, alla capitaneria di porto l’inizio e la fine della cala;
b) può essere effettuata anche nei giorni festivi, fatti salvi il rispetto dei contratti di lavoro degli operatori imbarcati e del loro diritto al riposo, a condizione che l’imprenditore provveda al recupero dei giorni di riposo con la sosta in banchina dell’imbarcazione. L’uscita di pescaturismo nei giorni festivi o sabato deve essere comunicata alla capitaneria di porto;
c) può essere effettuata la pesca ricreativa (56)

Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 13.

anche nei periodi non consentiti alla pesca a strascico. In questo caso i sistemi a traino devono essere sbarcati o sigillati prima dell’inizio delle attività di pescaturismo, previa comunicazione alla capitaneria di porto senza recupero delle giornate di fermo pesca.
4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza i turisti imbarcati, oppure, in caso di necessità, in altro porto o area idonea all’ormeggio. Tale obbligo non sussiste qualora le attività di pescaturismo siano incluse in un pacchetto turistico o risultanti da un accordo scritto tra le parti conservato a bordo. (57)

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 13.

5. Il numero massimo di persone imbarcabili oltre a quelle dell’equipaggio è stabilita nell’autorizzazione della capitaneria di porto e comunque non può essere superiore a dodici. E’ autorizzato l’imbarco di minori di anni quattordici se accompagnati da persone di età superiore ad anni diciotto.
6. Le attività di pescaturismo sono svolte anche nei giorni festivi in ore diurne e in ore notturne.
Art. 17 quinquies
- Somministrazione alimenti e bevande a bordo o a terra(25)

Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 21.

1. La somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra è soggetta alle disposizioni del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. Gli alimenti somministrati devono essere in prevalenza provenienti dalla pesca del soggetto autorizzato.
3. Per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande a terra non è consentito l’utilizzo di strutture fisse.
Sezione II
Art. 17 sexies
1. Nelle attività di ittiturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio–culturali delle imprese ittiche, esercitati da imprenditori singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso.
Art. 17 septies
1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di ittiturismo presenta allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove si svolge l’attività di ittiturismo, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in cui dichiara, in particolare:
a) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all'attività di ittiturismo e, nel caso di edifici, la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie vigenti;
b) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.
2. L’acquacoltore, nella SCIA, dichiara di realizzare il rapporto di principalità ai sensi dell’articolo 17 octies.
3. Lo SUAP comunica alla competente struttura della Giunta regionale (84)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 107.

le SCIA ricevute.
4. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa).
5. L'imprenditore ittico, di cui al comma 2, tiene un registro riportante le ore dedicate all'attività di ittiturismo e quelle dedicate all'attività di pesca.
Art. 17 octies
1. Il rapporto di principalità si intende realizzato quando il tempo dedicato all’esercizio dell'attività di acquacoltura (58)

Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 16.

è prevalente rispetto a quello dedicato all’esercizio dell’attività di ittiturismo.
2. La principalità è dimostrata dall’acquacoltore con l'annotazione, sul registro di cui all'articolo 17 septies, comma 5, delle ore dedicate all'attività di ittiturismo. (59)

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 16.

Art. 17 novies
1. L’attività di ospitalità è esercitata, fino a un massimo di dodici posti letto, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore ittico.
2. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata utilizzando immobili di proprietà dell’imprenditore ittico o nella disponibilità dello stesso, sia in locali chiusi che in spazi aperti. Possono essere usate dall’imprenditore ittico anche strutture galleggianti fisse specificamente attrezzate per la somministrazione di alimenti e bevande. Il limite massimo è di trenta coperti.
3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l’attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili nella loro disponibilità, nonché in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci titolari di licenza di pesca. (60)

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 17.

3 bis. L’esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio di pescatori e di acquacoltori con trenta coperti per ogni licenza di pesca intestata alla cooperativa, alla società o al consorzio o a ciascun socio e comunque fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale. Per la somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate. (61)

Comma aggiunto con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 17.

4. Qualora l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata dall’imprenditore ittico congiuntamente a quella di ospitalità è consentito, purché sia disponibile uno spazio comune e limitatamente al numero di ospiti che pernottano, l’uso della cucina dell’abitazione.
5. Per la somministrazione di alimenti e bevande l’imprenditore ittico deve usare in prevalenza prodotti aziendali o comunque prodotti reperiti presso aziende ittiche e agricole regionali.
6. La somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni del d.p.g.r. 40/R/2006.
7. I servizi ricreativi e culturali sono esercitati con l’utilizzo di immobili di proprietà o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore ittico nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e sulle norme igienico-sanitarie.
Art. 18
- Pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro
Art. 19
- Pesca a fini scientifici
capo III bis
Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare (96)

Capo inserito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 5.

Art. 19 bis
Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare (97)

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 6.

1. L’esercizio dell’attività di acquacoltura in mare è soggetto a SCIA, ai sensi dell’articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo SUAP competente per territorio. Nella SCIA l’imprenditore dichiara, in particolare, il possesso della concessione demaniale per l’installazione degli impianti.
2. L’attività di acquacoltura in mare è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento “CE” n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento “CE” n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita con decreto del dirigente del competente settore della Giunta regionale.
Art. 19 ter
Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura (98)

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 7.

1. La concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura è rilasciata dal comune, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza della navigazione, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un avviso che individua lo specchio acqueo, oppure su istanza di parte resa di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un avviso.
2. La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare, presentato nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, per un periodo comunque non superiore ad anni quindici.
Art. 19 quater
1. La presentazione della SCIA di cui all’articolo 19 bis non è necessaria per gli impianti di acquacoltura in mare in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Ai procedimenti finalizzati all’esercizio dell’attività di acquacoltura in mare in corso e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 bis.
Capo IV
- Vigilanza e sanzioni
Art. 20
- Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, con i quali la Regione può stipulare specifici protocolli, (62)

Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 18.

alla Regione stessa (85)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 108.

salvo quanto previsto al comma 1 bis. (33)

Parole aggiunte con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 29.

1 bis. La vigilanza sull’applicazione della sezione II del capo III e del capo III bis (100)

Parole inserite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 9.

della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, ai comuni. (34)

Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 29.

2. Quando lo richiedano i soggetti preposti alla vigilanza, i pescatori e gli altri addetti alle attività di cui alla presente legge consentono l'ispezione delle navi, dei contenitori, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto di cui abbiano l'uso o la detenzione.
Art. 21
1. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8 per le violazioni delle norme previste dalla presente legge e dai regolamenti di cui all’articolo 14 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).
2. Chiunque esercita l’attività di pescaturismo senza la comunicazione di cui all’articolo 17 bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
3. Chiunque viola quanto prescritto all’articolo 17 bis, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
4. Chiunque esercita l’attività di pescaturismo in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 17 quater e 17 quinquies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
5. Chiunque esercita l’attività di ittiturismo senza titolo abilitativo in violazione dell’articolo 17 septies, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
6. L’acquacoltore che viola quanto prescritto all’articolo 17 septies, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
7. L’acquacoltore che non rispetta il rapporto di principalità prescritto all’articolo 17 octies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
8. Chiunque esercita l’attività di ittiturismo in violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 17 novies (88)

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 49.

è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.
8 bis. Chiunque esercita l’attività di acquacoltura in mare senza titolo abilitativo in violazione dell’articolo 19 bis è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00. (101)

Comma inserito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 10.

9. L’ente competente all’irrogazione e all’introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 bis, 17 quater e 17 quinquies è la Regione. (86)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 109.

10. L’ente competente all’irrogazione e all’introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17 septies, 17 octies, 17 novies e 19 bis, è il comune. (102)

Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 10.

11. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 2 a 8 si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Art. 22
- Confisca
Art. 23
- Monitoraggio e valutazione
1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di sostegno e valorizzazione della pesca marittima e acquacoltura.
2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:
a) tempi e forme delle azioni intraprese per il coordinamento con Stato, Comunità europea e altre regioni;
b) descrizione degli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 7; (36)

Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 31.

c) criteri e procedure adottati per il riconoscimento dei distretti di pesca e acquacoltura, numero dei distretti riconosciuti e descrizione di massima delle iniziative da loro intraprese;
d) misura in cui i potenziali utenti hanno usufruito del rilascio o rinnovo della licenza di pesca e dell'iscrizione nel registro della pesca professionale;
e) dati relativi alle autorizzazioni rilasciate per la pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro o per la pesca a fini scientifici;
f) suddivisione delle sanzioni irrogate per livello di importo, tipo di infrazione e localizzazione geografica.
Capo V
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 24
1. Gli interventi di cui all’articolo 7 sono di cui all'articolo 7 sono definiti, con gli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio. (87)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 110.

Art. 25
1. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 (65)

Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 22.

della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 14 comma 1, lettera a). (66)

Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 22.

1 bis. L’efficacia delle disposizioni di cui articolo 13 bis della presente legge decorre dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b). (67)

Comma inserito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 22.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 (65)

Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 22.

cessano di avere applicazione le disposizioni normative che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigenti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 81 del 16 marzo 2007 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e) ed f); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c) e 8; 10; 11; 12; 13; 14, comma 1, lettere a) e b); 18; 19.

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Titolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 98.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 99.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 15.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 19, ed ora abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 21.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 22.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 28.

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Parole aggiunte con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 32.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 33.

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Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 18.

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Articolo abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 97.

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Comma prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 100, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 102.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 106.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 107.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 109.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 110.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 49.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.