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Capo V
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 24
1. Gli interventi di cui all’articolo 7 sono di cui all'articolo 7 sono definiti, con gli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio. (87)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 110.

Art. 25
1. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 (65)

Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 22.

della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 14 comma 1, lettera a). (66)

Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 22.

1 bis. L’efficacia delle disposizioni di cui articolo 13 bis della presente legge decorre dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b). (67)

Comma inserito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 22.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 (65)

Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 22.

cessano di avere applicazione le disposizioni normative che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigenti.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 81 del 16 marzo 2007 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e) ed f); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c) e 8; 10; 11; 12; 13; 14, comma 1, lettere a) e b); 18; 19.

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Titolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 98.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 99.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 15.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 19, ed ora abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 21.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 22.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 14.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 28.

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Parole aggiunte con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 32.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 33.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 18.

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Articolo abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 97.

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Comma prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 100, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 102.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 106.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 107.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 109.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 110.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 49.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.