Capo III
- Disciplina della pesca
Art. 12
1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca professionale devono essere muniti di apposita licenza.
3. Le licenze di pesca rilasciate ai sensi della presente legge sostituiscono ad ogni effetto le licenze già rilasciate ai sensi della
legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima).
5 bis. La Giunta regionale stabilisce, con il regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, in relazione alle diverse tipologie di pesca e per ogni ambito provinciale, (79) Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 104.
il numero massimo delle licenze di pesca concedibili che, alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, non possono, comunque complessivamente superare quelle rilasciate, a quella data, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, tenuti dalle capitanerie di porto della Toscana e che risultano in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato a ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca. (15) Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 11.
5 ter. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, sulla base di studi e ricerche, può stabilire:
b) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;
Art. 13
- Registro della pesca professionale
2. Le condizioni e le modalità generali dell'iscrizione nel registro della pesca professionale, nonché il modello dello stesso e le norme per la sua tenuta sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'
articolo 14 comma 1 lettera a).
3. La competente struttura della Giunta regionale, con periodicità semestrale, provvede a trasmettere i dati del registro al Ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di registrazione delle navi da pesca. (82) Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 105.
Art. 13 bis
2. La pesca sportiva e quella ricreativa in mare sono esercitate senza licenza di pesca fatto salvo l’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare). Il pescato non può essere commercializzato. (52) Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 8.
3. L’uso del fucile per la pesca subacquea e di attrezzi similari è consentito solo ai maggiori di anni sedici.
4. La pesca del novellame è consentita solo ai fini di ricerca e di sperimentazione in acquacoltura o per il ripopolamento di aree marine o lacustri presenti nel territorio regionale. Per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie viventi in mare e nelle acque interne non pervenuto alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b). La pesca del novellame è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale su presentazione di appositi programmi.
5. La pesca di aphia minuta (rossetto) e di spicara smaris (zerro) può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti.
6. Le autorizzazioni della pesca a scopi scientifici possono essere concesse dalla competente struttura della Giunta regionale, su parere di ARPAT, solo alle università e agli istituti scientifici riconosciuti.
Art. 14
1. La Giunta regionale approva:
a) uno o più regolamenti per l’attuazione degli articoli 12 e 13 relativi a:
1) numero massimo delle licenze di pesca concedibili, nonché le modalità per il rilascio e rinnovo delle stesse;
2) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;
3) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;
4) delimitazioni delle aree marine e delle aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento;
5) condizioni e modalità di istituzione e di gestione del registro della pesca professionale;
b) uno o più regolamenti per l’attuazione dell’articolo 13 bis relativi alle modalità per l’esercizio:
1) della pesca professionale;
2) della pesca sportiva e ricreativa in mare;
3) della pesca subacquea;
5) della pesca a scopi scientifici.
Art. 15
- Pesca sportiva
Art. 16
- Pesca subacquea