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Capo III
- Disciplina della pesca
Art. 12
1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca professionale devono essere muniti di apposita licenza.
2. Le licenze di pesca, in considerazione del carattere sovracomunale del mare territoriale antistante il territorio regionale, sono rilasciate dalla competente struttura della Giunta regionale (76)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 104.

nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del comma 5 bis (14)

Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 11.

e dal regolamento di cui all' articolo 14 comma 1 lettera a).
3. Le licenze di pesca rilasciate ai sensi della presente legge sostituiscono ad ogni effetto le licenze già rilasciate ai sensi della Sito esternolegge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima).
4. Le licenze hanno validità di otto anni dalla data di rilascio e sono rinnovabili a richiesta dell'interessato. Il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca sono subordinati al pagamento (77)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 104.

degli oneri di concessione fissati dal regolamento di cui all' articolo 14 comma 1 lettera a).
5. Per l'esercizio della pesca professionale subacquea la competente struttura della Giunta regionale (78)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 104.

rilascia la licenza annuale, nel rispetto del numero massimo fissato dalla Giuntaregionale (14)

Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 11.

e con le modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 14 comma 1 lettera a).
5 bis. La Giunta regionale stabilisce, con il regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, in relazione alle diverse tipologie di pesca e per ogni ambito provinciale, (79)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 104.

il numero massimo delle licenze di pesca concedibili che, alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, non possono, comunque complessivamente superare quelle rilasciate, a quella data, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, tenuti dalle capitanerie di porto della Toscana e che risultano in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato a ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca. (15)

Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 11.

5 ter. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, sulla base di studi e ricerche, può stabilire:
a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate; (42)

Regolamento regionale 23 luglio 2012, n. 42/R.

b) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;
c) la delimitazione delle aree marine e aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento. (15)

Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 11.

Art. 13
- Registro della pesca professionale
1. E' istituito il registro regionale (80)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 105.

dei pescatori professionali e delle imprese di pesca e delle navi e galleggianti intestatarie di licenza di pesca, nel quale si iscrivono coloro che intendono esercitare la pesca professionale.
1 bis. Fino alla costituzione del registro di cui al comma 1 rimangono validi i registri provinciali. (81)

Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 105.

2. Le condizioni e le modalità generali dell'iscrizione nel registro della pesca professionale, nonché il modello dello stesso e le norme per la sua tenuta sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all' articolo 14 comma 1 lettera a).
3. La competente struttura della Giunta regionale, con periodicità semestrale, provvede a trasmettere i dati del registro al Ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di registrazione delle navi da pesca. (82)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 105.

Art. 13 bis
- Modalità di esercizio della pesca professionale, non professionale, subacquea e speciale(16)

Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56, art. 12.

(50)

Rubrica così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 8.

1. (51)

Parole soppresse con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 8.

Il regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), definisce le modalità di pesca, gli attrezzi utilizzati e le loro caratteristiche, nonché le taglie minime dei pesci.
2. La pesca sportiva e quella ricreativa in mare sono esercitate senza licenza di pesca fatto salvo l’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare). Il pescato non può essere commercializzato. (52)

Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 8.

3. L’uso del fucile per la pesca subacquea e di attrezzi similari è consentito solo ai maggiori di anni sedici.
4. La pesca del novellame è consentita solo ai fini di ricerca e di sperimentazione in acquacoltura o per il ripopolamento di aree marine o lacustri presenti nel territorio regionale. Per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie viventi in mare e nelle acque interne non pervenuto alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b). La pesca del novellame è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale su presentazione di appositi programmi.
5. La pesca di aphia minuta (rossetto) e di spicara smaris (zerro) può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti.
6. Le autorizzazioni della pesca a scopi scientifici possono essere concesse dalla competente struttura della Giunta regionale, su parere di ARPAT, solo alle università e agli istituti scientifici riconosciuti.
Art. 14
1. La Giunta regionale approva:
a) uno o più regolamenti per l’attuazione degli articoli 12 e 13 relativi a:
1) numero massimo delle licenze di pesca concedibili, nonché le modalità per il rilascio e rinnovo delle stesse;
2) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;
3) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;
4) delimitazioni delle aree marine e delle aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento;
5) condizioni e modalità di istituzione e di gestione del registro della pesca professionale;
b) uno o più regolamenti per l’attuazione dell’articolo 13 bis relativi alle modalità per l’esercizio:
1) della pesca professionale;
2) della pesca sportiva e ricreativa in mare;
3) della pesca subacquea;
4) della pesca speciale;
5) della pesca a scopi scientifici.
Art. 15
- Pesca sportiva
Art. 16
- Pesca subacquea

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 81 del 16 marzo 2007 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e) ed f); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c) e 8; 10; 11; 12; 13; 14, comma 1, lettere a) e b); 18; 19.

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Titolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 98.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 99.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 15.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 19, ed ora abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 21.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 22.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 14.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 28.

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Parole aggiunte con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 32.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 33.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 18.

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Articolo abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 97.

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Comma prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 100, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 102.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 106.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 107.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 109.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 110.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 49.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.