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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39

Disposizioni in materia di energia.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Art. 13 quater
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali (186)

Articolo inserito con l.r. 5 novembre 2024, n. 44, art. 4.

1. Nei casi in cui un progetto proposto sia soggetto alle procedure di VIA di competenza statale ai sensi della parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006, e di AUE di competenza regionale, il proponente dichiara alla Regione, nella istanza indirizzata alla struttura AUE, di aver già presentato al competente Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la relativa istanza per le valutazioni di cui al sopracitato titolo III.
2. A seguito della positiva verifica di completezza della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all’articolo 9, comma 4, del d.lgs. 190/2024, (189)

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 81.

la struttura AUE indice la conferenza dei servizi e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti per tali procedure dagli articoli 19 e 25 del d.lgs. 152/2006.
3. Gli esiti delle procedure di VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE, secondo le modalità indicate dagli articoli 19 e 25 del d.lgs. 152/2006.
4. Qualora la verifica di cui all’articolo 19 del d.lgs. 152/2006 si concluda disponendo l’esclusione dalla VIA, la struttura AUE riattiva il procedimento dalla data di acquisizione dell’atto di esclusione o, laddove il proponente abbia richiesto la specificazione delle condizioni ambientali che comportano l’adeguamento del progetto, dalla data di comunicazione degli esiti positivi della verifica del progetto adeguato. Qualora la verifica di cui all’articolo 19 del d.lgs.152/2006 si concluda con l’assoggettamento a VIA dell’intervento, il procedimento di AUE è archiviato, essendo necessaria la presentazione di una nuova istanza di AUE e VIA, ai sensi dell’articolo 9 del d. lgs.190/2024 (189)

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 81.

.
5. Qualora sia stata effettuata la procedura di VIA, acquisiti i relativi esiti o, nel caso di necessità di adeguamento del progetto ai contenuti dei predetti esiti, a seguito della trasmissione da parte del proponente del progetto conformemente adeguato e della verifica dell’effettivo avvenuto adeguamento da parte dei soggetti competenti, la struttura AUE riavvia i lavori della conferenza di servizi di cui al procedimento di autorizzazione unica.
6. Per il rilascio dell’AUE e per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 novembre 1978, n. 79 .

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 .

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.2.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.3.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.5.

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.6.

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Lettera inserita con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.7, poì sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 33; ed ora così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 79 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 9, e ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 10.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.12, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.13, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 5.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.14, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 7.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.15, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 7.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.16, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.17, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.18.

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Comma aggiunto con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.19.

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Articolo abrogato con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 21.

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L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.

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La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16, della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 11, comma 4, nella parte in cui inserisce il comma 1 quater dell'art. 17 della legge regionale n. 39 del 2005 .

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La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la Sito esternosentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 1, comma 1, che sostituisce l'art. 3 della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 39 del 2005 .

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Lettera così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11 , art.1.

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Lettera inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 11 , art.1.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 10.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 18.

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Articolo abrogato con l.r. 19 ottobre 2011, n. 52 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 116.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 117.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 27.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 27.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 28.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 28.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 30.

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Parola soppressa con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Parole soppresse con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Lettera abrogata con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 31.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Periodo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34,.poi così sostituto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 38.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 40.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 43.

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Comma abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 44.

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Articolo abrogato con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 46.

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Parole inserite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Parole abrogate con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera inserita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Lettera abrogata con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 48.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma così sostituito conl.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Lettera soppressa con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 16.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 20, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 3 agosto 2016, n. 52 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n, 24 art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Comma inserito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50 , art. 54.

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Note soppresse.

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Parole abrogate con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5, comma 1.

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Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 5 , comma 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 2.

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Lettera inserita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 9 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 65 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 luglio 2024, n. 31, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 29 luglio 2024, n. 31, art. 3.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 5 novembre 2024, n. 44, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 81 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.