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Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 23 dicembre 2005

Art. 18
1. Il comma 6 dell’articolo 130 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
6. Le aziende sanitarie possono ricorrere all’accensione di anticipazioni con il loro cassiere nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo economico annuale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.