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Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 23 dicembre 2005

Art. 17
1. Il comma 1 dell’articolo 123 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
1. Il direttore generale della azienda unità sanitaria locale, entro il 30 novembre di ogni anno, adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo economico annuale e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, alla Giunta regionale ed alla conferenza dei sindaci; la conferenza dei sindaci, nei venti giorni successivi, rimette le proprie osservazioni alla Giunta regionale; la Giunta regionale approva i bilanci nel termine di quaranta giorni dalla ricezione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.