Menù di navigazione

Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 23 dicembre 2005

Art. 11
- Integrazione all'articolo 99 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 99 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente comma:
1. bis La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti dei comitati etici locali; gli importi della indennità sono determinati tenuto conto dei criteri individuati dall’articolo 98, comma 5.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.