Legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. 40/2005.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 23 dicembre 2005
Art. 11
- Integrazione all'articolo 99 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 99 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente comma:
“
1. bis La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti dei comitati etici locali; gli importi della indennità sono determinati tenuto conto dei criteri individuati dall’articolo 98, comma 5.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.