Capo II
- Programmazione degli interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura
Art. 6
- Azioni
Art. 7
1 bis. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e con la relativa nota di aggiornamento la Regione stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, gli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura. (91) Comma inserito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3.
Art. 8
- Beneficiari degli interventi
Art. 9
1. E’ istituita la commissione consultiva regionale della pesca e dell’acquacoltura, di seguito denominata commissione consultiva, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La commissione consultiva:
a) esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura;
b) propone interventi di incentivazione della pesca professionale e dell’acquacoltura ai fini della predisposizione del DEFR e della relativa nota di aggiornamento di cui alla l.r. 1/2015;
3. La commissione consultiva è composta da:
a) il dirigente del competente settore della Giunta regionale, che la presiede;
d) un componente in rappresentanza dell’Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale);
e) un componente in rappresentanza della Direzione marittima della Toscana-Livorno;
g) un componente in rappresentanza dell’ARPAT;
h) un componente in rappresentanza del Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata di Livorno (CIBM).
5. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno.
Art. 10
- Distretto di pesca e di acquacoltura
1. Il distretto di pesca e di acquacoltura (di seguito denominato distretto) è costituito con accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati, che operano nel sistema produttivo regionale della pesca e dell'acquacoltura, al fine di consolidare e rafforzare l'aggregazione e il confronto degli interessi dei partners e di valorizzare lo sviluppo del settore.
4. La Giunta regionale determina:
a) i criteri di organizzazione del distretto;
b) i contenuti minimi della strategia di sviluppo del distretto, anche ai fini del suo riconoscimento;
c) la procedura per il riconoscimento del distretto.
5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 3 e di mancata definizione, da parte del distretto, dei contenuti di cui al comma 4 lettera b) la Giunta revoca il riconoscimento.
Art. 11
- Attività del distretto
1. Il distretto, nell'ambito delle finalità di cui all'
articolo 10 , svolge le seguenti funzioni:
a) favorisce e rafforza il dialogo e l'interazione fra i diversi soggetti pubblici e privati che vi hanno aderito, creando le più favorevoli condizioni operative;
b) sostiene e coordina iniziative di marketing promuovendo l'immagine del territorio, del mare e delle produzioni ittiche;
c) promuove attività conoscitive ed informative finalizzate allo studio ed al monitoraggio di problemi a carattere economico, ambientale, territoriale, sociale e culturale;
d) promuove al fine della massima valorizzazione delle risorse disponibili il coordinamento delle varie politiche di gestione del territorio, del mare e di sviluppo del settore;
e) favorisce le iniziative di programmazione negoziata e di patti d'area interessanti l'ambito del distretto;