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Capo I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto della legge e finalità
1. La presente legge disciplina:
a) gli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse ittiche rivolti alle imprese di pesca e di acquacoltura;
b) il rilascio delle licenze di pesca;
c) l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione. (89)

Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 1.

2. Le politiche della Regione Toscana in materia di pesca professionale e di acquacoltura si ispirano ai principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei consumatori ed a tal fine:
a) sostengono prioritariamente le produzioni sicure e di qualità;
b) incentivano la multifunzionalità delle imprese di pesca e di acquacoltura;
c) si avvalgono della concertazione con (68)

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 97.

le associazioni di categoria e della consultazione delle istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie agenzie;
d) favoriscono l'autonoma iniziativa delle associazioni di categoria per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 2
1. Salvo quanto indicato all’articolo 3, la Regione esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge.
Art. 3
1. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo e di acquacoltura in mare. (90)

Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 2.

Art. 4
- Supporto tecnico alla programmazione regionale(46)

Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58, art. 3.

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) svolge, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività istituzionali previste nella carta dei servizi di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").
2. La Regione, per le attività a supporto della programmazione regionale, può avvalersi altresì di soggetti scientifici riconosciuti, che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, individuati con le procedure di evidenza pubblica.
Art. 5
1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le definizioni indicate nel presente articolo.
2. La pesca professionale marittima è l’attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
3. Rientrano nelle attività di pesca professionale marittima il pescaturismo e l’ittiturismo, come disciplinate dal capo III, sezione I.
4. Sono attività connesse a quelle di pesca professionale marittima, purché non prevalenti ed effettuate dall’imprenditore mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell’impresa normalmente impiegate, le seguenti:
a) trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
b) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente costiero.
5. L’acquacoltura è l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
6. Sono attività connesse all’acquacoltura le seguenti:
a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui alla lettera b);
b) fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’impresa normalmente impiegate nell’attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese quelle di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell’acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio – culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso;
c) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell’ambiente costiero.
7. E’ imprenditore ittico:
a) il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente, in forma singola, associata o societaria, le attività di pesca professionale marittima di cui ai commi 2, 3 e 4;
b) l’acquacoltore che esercita, in forma singola o associate, le attività di cui ai commi 5 e 6;
c) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura di cui, rispettivamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
8. La pesca costiera è l’attività esercitata a fini economici:
a) da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia costa, denominata “pesca costiera locale”;
b) con imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, entro 12 miglia dalla costa, denominata pesca costiera artigianale;
c) con imbarcazioni a ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa, denominata pesca costiera ravvicinata.
9. La pesca non professionale marittima sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. E’ esercitata senza fine di lucro mediante le seguenti modalità:
a) pesca ricreativa in mare: l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;
b) pesca sportiva in mare: l’attività di pesca ricreativa effettuata durante le gare agonistiche;
c) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata.
10. Per associazioni di categoria si intendono le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale e operanti in Toscana.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 81 del 16 marzo 2007 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e) ed f); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c) e 8; 10; 11; 12; 13; 14, comma 1, lettere a) e b); 18; 19.

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Titolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 98.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 99.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 15.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 19, ed ora abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 21.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 22.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 14.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 28.

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Parole aggiunte con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 32.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 33.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 18.

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Articolo abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 97.

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Comma prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 100, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 102.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 106.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 107.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 109.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 110.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 49.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.