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Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64

Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 12 dicembre 2005

Art. 7
- Norme finali e transitorie
1. La Regione attua gli interventi previsti dalla presente legge a seguito dell'adozione, da parte del Ministero della giustizia, dei provvedimenti necessari al trasferimento alla Regione del personale e delle risorse di cui agli articoli 6, 7 e 8 Sito esternodel decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell' Sito esternoarticolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419 ).
2. In attesa dell'adozione dei provvedimenti nazionali di cui al comma 1, l'assistenza sanitaria all'interno degli istituti penitenziari ubicati sul territorio regionale, in fase transitoria, è realizzata mediante una opportuna opera di integrazione tra il servizio sanitario regionale e il servizio sanitario penitenziario. Le modalità logistico-organizzative per lo svolgimento dell'assistenza sanitaria, durante la fase transitoria, sono determinate mediante specifici atti di intesa da stipularsi con i comp etenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.
3. Durante la fase transitoria, le aziende unità sanitarie locali, nel quadro delle intese e della integrazione di cui al comma 2, possono stipulare, con il personale sanitario degli istituti penitenziari ubicati nel proprio territorio, convenzioni libero-professionali finalizzate a promuovere l'integrazione dei servizi di cui all' articolo 3 , con il concorso dell'amministrazione penitenziaria.
4. Successivamente all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nel bilancio della Regione sono istituiti appositi capitoli all'interno della unità previsionale di base (UPB) di spesa n. 265 "Servizi territoriali-Spese correnti" destinati alla copertura degli oneri finanziari necessari per l'attivazione e lo svolgimento del servizio sanitario penitenziario. In tale UPB di spesa confluiscono le risorse finanziarie trasferite dal bilancio del Ministero della giustizia, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 230/1999 , e le risorse finanziarie stabilite nella legge di bilancio.
5. Le risorse finalizzate al servizio sanitario penitenziario sono assegnate annualmente dalla Giunta regionale alle aziende unità sanitarie locali, tenendo conto delle tipologie degli istituti penitenziari, della consistenza della popolazione carceraria e dei problemi specifici di salute rilevati dalle aziende unità sanitarie locali, sentite le direzioni carcerarie.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 19 novembre 2009, n. 69 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.