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Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64

Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 12 dicembre 2005

Art. 6
- Personale sanitario
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dal trasferimento del personale sanitario già dipendente dal Ministero della giustizia, attua modalità operative di concertazione con le organizzazioni sindacali per stabilire le procedure e i tempi per collocare il personale trasferito nella struttura organizzativa dei servizi, tenendo conto dei profili professionali e dei ruoli svolti nell'anno precedente alla data del trasferimento dei rapporti di lavoro.
2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono all'assegnazione organica del personale necessario al funzionamento dei modelli organizzativi e funzionali previsti per ciascuno degli istituti penitenziari ubicati nell'ambito della rispettiva competenza.
3. La Giunta regionale, in considerazione della specificità dell'assistenza sanitaria svolta in carcere e dei diversi ruoli del personale impegnato nell'assistenza sanitaria, provvede a realizzare, in collaborazione con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, corsi di formazione ed aggiornamento del personale suindicato.
4. In attesa della collocazione definitiva, il personale transitato dal Ministero della giustizia, è trasferito, in via provvisoria, alle dipendenze funzionali delle aziende unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati i diversi istituti penitenziari. L'assegnazione definitiva avviene entro sei mesi, sulla base dell'atto della Giunta regionale, di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 19 novembre 2009, n. 69 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.