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Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64

Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 12 dicembre 2005

Art. 5
- Compiti delle aziende unità sanitarie locali
1. Le aziende unità sanitarie locali della Regione attuano nelle carceri toscane gli obiettivi di salute contenuti nel piano sanitario regionale ed organizzano in ogni istituto penitenziario, sulla base del progetto obiettivo di cui all' articolo 3 della presente legge, un modello organizzativo e funzionale adeguato alle specificità detentive, capace di erogare prestazioni pronte, efficaci e continue alla popolazione detenuta o internata.
2. Il direttore generale della azienda unità sanitaria locale, in collaborazione con i direttori degli istituti penitenziari interessati, provvede a compiere verifiche periodiche sullo stato di salute dei detenuti, sui risultati raggiunti e sul grado di soddisfazione degli stessi detenuti sull'assistenza sanitaria, con riferimento a indici obiettivi ed oggettivamente riscontrabili.
3. Il direttore generale della azienda unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato l'istituto penitenziario, secondo i criteri e le modalità indicate nel progetto obiettivo di cui all' articolo 3 , e in collaborazione con i direttori degli istituti penitenziari interessati, ha l'onere di individuare soluzioni atte ad agevolare le particolari esigenze di degenza dei detenuti all'interno delle strutture ospedaliere della Toscana.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 19 novembre 2009, n. 69 , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.