Capo IV
- Finanziamento
Art. 44
- Finanziamento del sistema integrato
1. Il sistema integrato è finanziato con le risorse stanziate dagli enti locali, dalla Regione, dagli altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione Europea, nonché da risorse private.
Art. 45
- Fondo sociale regionale
1. Fino all'attuazione dell'
articolo 119 della Costituzione , nel fondo sociale regionale confluiscono le risorse regionali determinate annualmente con legge di bilancio, nonché le risorse, trasferite dallo Stato o provenienti dall'Unione europea, in qualsiasi modo destinate alla realizzazione di interventi e servizi sociali.
2. L'intervento finanziario della Regione ha carattere contributivo e perequativo rispetto all'impegno finanziario dei comuni e degli altri enti locali, ed è finalizzato a sostenere lo sviluppo omogeneo in ambito regionale del sistema integrato e dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive di cui all'
articolo 4 , comma 2, lettera b).
3. Il fondo sociale regionale è destinato:
1) promozione e realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali di interesse regionale;
2) adesione a progetti in relazione ai quali è previsto il cofinanziamento;
3) realizzazione delle attività dell'osservatorio sociale e implementazione del sistema informativo dei servizi sociali;
4) promozione di campagne di comunicazione sociale di rilievo regionale;
b) agli enti locali per:
1) il sostegno delle funzioni loro attribuite dalla presente legge;
2) il sostegno per gli interventi, servizi e progetti innovativi determinati in sede di programmazione zonale;
3) la promozione della solidarietà interistituzionale ai sensi dell'
articolo 46 ;
4) il sostegno delle gestioni associate di cui all'articolo 34, comma 2, come incentivo cumulabile alle risorse stanziate ai sensi
della l.r. 40/2001 e
della l.r. 39/2004 .
Art. 46
- Fondo sociale regionale di solidarietà interistituzionale
a) interventi non quantificabili preventivamente in sede programmatoria in quanto derivanti da eventi eccezionali o da fenomeni nuovi per il territorio;
b) interventi il cui costo sia suscettibile di creare gravi squilibri nelle finanze degli enti locali tenuti all'erogazione delle prestazioni.
Art. 47
1. Il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51 della l. 27 dicembre 1997, n. 449). 2. Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina ISEE sono definiti con apposito atto di indirizzo, adottato con deliberazione del Consiglio regionale al fine di assicurare uniformità ed omogeneità agli interventi sul territorio regionale. L’atto di indirizzo tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) valutazione del reddito realmente disponibile del nucleo familiare;
b) valutazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare attraverso specifica ponderazione delle relative componenti;
c) applicazione, sulle tariffe dei servizi e degli interventi sociali, di riduzioni parametrate sulla base della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare, con specifico riguardo a situazioni di disabilità grave riconosciute ai sensi dell'
articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate). 4. Le aziende unità sanitarie locali sono tenute all’applicazione dell’atto di indirizzo entro i termini definiti dall’atto stesso.
5. Gli enti locali e le società della salute:
a) definiscono l'entità della compartecipazione ai costi da parte degli utenti in coerenza con la programmazione regionale e zonale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;
b) adeguano i regolamenti che disciplinano l’accesso alle prestazioni del sistema integrato, definendo le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi nel rispetto dei criteri indicati ai commi 1 e 2.
6. L’avvenuto adeguamento da parte degli enti di cui al comma 5, costituisce elemento di priorità nell’attribuzione di contributi finanziari regionali finalizzati al sostegno del sistema dei servizi per i quali è prevista compartecipazione dell’utenza, secondo quanto definito dall’atto di indirizzo.