Art. 7
Concessione di acque per la piscicoltura
1. Il piano regionale della pesca nelle acque interne di cui all'articolo 8 (16) può prevedere che una percentuale fino al 5 per cento dello sviluppo dei corpi idrici, compresi quelli in cui è ammessa la pesca professionale, possa essere oggetto di concessione a scopo di piscicoltura.
2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale, per una durata non superiore a dieci anni. 54)
3. Il disciplinare di concessione fissa le modalità di esercizio, il canone e gli eventuali obblighi ittiogenici, i casi di decadenza, le sanzioni ed i mezzi di composizione delle vertenze.
4. Al fine dell'esercizio della piscicoltura i titolari degli impianti possono richiedere in concessione tratti di corpo idrico per 200 metri a monte e 400 metri a valle delle prese d'acqua o degli scarichi, per motivi di funzionalità dell'impianto. Tali concessioni non rientrano nella percentuale di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.