Art. 6
Diritti esclusivi di pesca
3. La Regione può (13) disporre l'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
4. I titolari dei diritti esclusivi di pesca elaborano un programma annuale di utilizzazione delle risorse ittiche.
5. Il programma di cui al comma 4 è comunicato alla competente struttura della Giunta regionale (14) per territorio entro il 31 agosto di ogni anno, e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre.
6. I diritti esclusivi di pesca esercitati in virtù di leggi statali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge permangono fino alla loro scadenza.
7. Costituisce causa di decadenza dei diritti esclusivi di pesca:
a) la mancata comunicazione alla Regione (15) della documentazione di cui al comma 2 o del programma annuale di cui al comma 4;
b) l'uso non conforme alle finalità della presente legge;
c) il mancato esercizio per oltre cinque anni.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.