Art. 4 bis
1. La competente struttura della Giunta regionale, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni di pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e delle associazioni piscatorie dilettantistiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 ter, per l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) gestione delle zone di frega;
b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica;
c) gestione delle zone a regolamento specifico;
d) gestione di campi gara;
e) rilevazione dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;
f) gestione degli incubatoi ittici pubblici;
g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo e sua ridestinazione;
h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela;
i) interventi di contenimento o riduzione e controllo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e). (52)
2. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinate le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.