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Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7

Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. (69)

Si veda la l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 19, comma 2.

(71)

Regolamento regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 12 gennaio 2005

Art. 4 bis
1. La competente struttura della Giunta regionale, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni di pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e delle associazioni piscatorie dilettantistiche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 ter, per l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) gestione delle zone di frega;
b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica;
c) gestione delle zone a regolamento specifico;
d) gestione di campi gara;
e) rilevazione dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;
f) gestione degli incubatoi ittici pubblici;
g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo e sua ridestinazione;
h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela;
i) interventi di contenimento o riduzione e controllo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e). (52)

Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 4.

2. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinate le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 111.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 78.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 79.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 80.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 81.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 83.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 84.

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .

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Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 87.

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Articolo abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 89.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 91.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 93.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94.

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Comma abrogato con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 94.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Lettera abrogata con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 95.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 96.

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Articolo inserito con l.r. 16 giugno 2016, n. 37 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 9 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 10 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 11 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2018, n. 34, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.