Art. 2
Acque interne
1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le acque pubbliche interne di interesse per la pesca, ad esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nel sistema regionale delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). (72)
2. Ai fini della presente legge sono considerate acque interne quelle a monte della congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell'altra.
3. Sono considerate acque interne di interesse per la pesca tutte le acque pubbliche in cui, per la qualità delle acque stesse, possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale. (47)
3 bis. Le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca sono individuate con atto della competente struttura della Giunta regionale e inserite in un apposito elenco. (48)
4. La Regione, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, può (6) collocare segnali al fine di delimitare le acque interne.
5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitù esistenti.
5 bis. Gli invasi naturali ed artificiali presenti all'interno dei parchi urbani sono gestiti, per le finalità della presente legge, dai comuni competenti per territorio. (49)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.