Art. 11
- Acque di confine
1. Nei corpi idrici della Toscana di confine interregionale, in caso di contrasto fra disposizioni in materia di pesca, si applica la disciplina più restrittiva relativamente alle misure minime, al numero dei capi, alle specie consentite, ai tempi e ai modi di pesca.
2. Sono di confine:
a) i corpi idrici ove la delimitazione sia longitudinale;
b) i corpi idrici ove la delimitazione sia perpendicolare al corpo idrico.
3. La Regione adotta iniziative per la diffusione delle informazioni relative alle acque di confine.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 85, ed ora così sostituito con l.r. 17 ottobre 2017, n. 59, art. 7 .
Articolo prima inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 86, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.