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Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77

Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004

Art. 11 bis
Procedimento per l'approvazione di opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica su immobili della Regione (39)

Articolo inserito con l.r. 20 novembre 2024, n. 51, art. 2.

1. Ai fini della presente legge, sono opere di interesse pubblico e di rilevanza strategica della Regione quelle inerenti al patrimonio immobiliare della Regione dirette a soddisfare almeno una delle seguenti finalità:
a) efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi ai cittadini ed alle aziende;
b) ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ed economico-finanziarie, nonché il miglioramento dell’interoperabilità delle strutture dirette a fornire un servizio pubblico;
c) efficientamento funzionale degli immobili del patrimonio regionale, la riduzione dei costi e della manutenzione degli stessi.
2. Qualora per la realizzazione di un'opera di interesse pubblico e di rilevanza strategica per la Regione, inserita nell’elenco del piano triennale di intervento sul patrimonio immobiliare regionale di cui all’articolo 11, siano necessarie variazioni, perfezionamenti, integrazioni o adeguamenti agli strumenti urbanistici, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), approva il progetto dell’opera e costituisce variazione, perfezionamento, integrazione o adeguamento a tali strumenti, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e territoriale dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici.
3. Oltre a quanto disposto al comma 2, l’approvazione del progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine, la Regione assicura la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
4. La Regione dà notizia, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, dell’indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto, che è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sugli albi pretori dei comuni interessati. I soggetti interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, possono presentare osservazioni, che sono esaminate e controdedotte in sede di conferenza di servizi. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si esprime motivatamente sulle stesse entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
5. Le variazioni, il perfezionamento, le integrazioni o gli adeguamenti degli strumenti urbanistici sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”). La determinazione è comunicata agli enti interessati per l'adeguamento dei propri atti.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto con l.r. 9 giugno 2006, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 148.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 72.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 28 .

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Articolo così sostituito con l.r. 20 novembre 2024, n. 51, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.