Legge regionale 16 novembre 2004, n. 64
Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima
del 24 novembre 2004
Art. 9
- Coltivatore custode
1. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore custode chi provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nei repertori.
2. Il coltivatore custode:
a) provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
b) diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;
c) effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee conservati nella Banca regionale del germoplasma.
4. Nella scelta del coltivatore custode sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche toscane, e chi abbia provveduto alla loro riscoperta.
5. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai coltivatori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.
7. Con il regolamento di cui all'
articolo 12 sono disciplinati:
a) le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 3;
b) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l'incarico di coltivatore custode;
c) le modalità di eventuali rimborsi spese per attività prestate dal coltivatore custode.