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Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77

Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004

Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina l'amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale secondo il regime giuridico previsto dagli articoli 822 e seguenti del codice civile e con riferimento all'Sito esternoarticolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).
1 bis. I beni mobili in uso presso le sedi e gli uffici del Consiglio regionale sono disciplinati, in conformità ai principi della presente legge, dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio, di cui all' articolo 3, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della regione Toscana). A tali beni, il regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 32, si applica per quanto non diversamente disposto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio. (2)

Comma aggiunto con l.r. 9 giugno 2006, n. 23 , art. 1.

1 ter. Per i beni immobili in uso al Consiglio regionale, lo stesso Consiglio può svolgere, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, anche interventi di manutenzione straordinaria, con la relativa progettazione, entro il limite di spesa di 150.000 euro, dandone comunicazione alla Giunta regionale. Al di fuori di questi casi, a tali beni si applicano le disposizioni del capo II del titolo II.(3)

Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37, art. 1.

Capo I
- NORME COMUNI
Art. 19
- Alienabilità dei beni regionali
1. I beni del demanio regionale sono inalienabili; possono essere trasferiti esclusivamente in favore di altro ente pubblico territoriale, a condizione che sia mantenuto al bene trasferito il requisito di demanialità.
2. I beni del demanio culturale sono alienabili nei limiti e secondo le norme che disciplinano le alienazioni di cui al Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della L. 6 luglio 2003, n. 137 ). I beni del patrimonio indisponibile regionale sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali e con le procedure da queste stabilite.
3. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienabili ove non più economicamente convenienti all'uso diretto, secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
4. I beni mobili facenti parte del patrimonio disponibile che non siano più utilizzabili sono alienabili secondo procedure e modalità individuate dal regolamento di cui all' articolo 32.
Capo I
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 31
- Relazione sulla gestione del patrimonio
1. Unitamente al rendiconto, la Giunta regionale predispone una relazione illustrativa sulla gestione del patrimonio. La relazione assume come riferimento le risultanze del conto del patrimonio ed evidenzia in particolare:
a) i movimenti attivi e passivi;
b) gli acquisti di beni immobili;
c) le acquisizioni per espropriazione;
d) le permute;
e) le alienazioni;
f) i beni del patrimonio indisponibile di cui all' articolo 15 , con l'indicazione degli enti a cui sono stati messi a disposizione e delle specifiche attività di interesse pubblico connesse;
g) i più significativi interventi di valorizzazione e riqualificazione realizzati nel corso dell'esercizio finanziario.
Art. 32
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato apposito regolamento di attuazione, che disciplina in particolare:
a) la classificazione e la destinazione dei beni;
b) la redazione, la tenuta e le forme di pubblicità degli inventari;
c) i criteri di raccordo tra i valori inventariali e i valori esposti nel bilancio di previsione e nel rendiconto generale;
d) l'incarico, le attribuzioni e le responsabilità del consegnatario dei beni mobili e del suo sostituto;
e) la dichiarazione di fuori uso e scarico dei beni mobili;
f) le procedure di cessione dei beni mobili;
g) le attività di ricognizione periodica dei beni regionali e l'aggiornamento dei valori iscritti nell'inventario;
h) le modalità procedurali per l'acquisto di beni immobili;
i) il contenuto del piano di intervento sul patrimonio immobiliare di cui all' articolo 11 ;
j) le modalità di partecipazione di soggetti terzi alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui all' articolo 12 ;
k) il rilascio delle concessioni e autorizzazioni all'uso di beni regionali, e le relative condizioni, ai sensi dell 'articolo 13 e 15 ;
l) la procedura per la tutela dei beni di cui agli articoli 14 e 16 ;
m) le procedure per la scelta del contraente nei rapporti di locazione e i criteri per la determinazione del canone;
n) le modalità per l'effettuazione delle stime dei beni immobili, nonché le modalità di calcolo dei compensi e dei rimborso spese ai periti, nelle diverse fattispecie di cui agli articoli 4 , 8 , 21 e 27 ;
o) le procedure di alienazione di cui al capo II del titolo III;
p) le modalità di applicazione delle dilazioni di pagamento relativamente a durata, misura dell'interesse annuo, garanzie.
Art. 33
- Trattamento dei dati
1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di amministrazione del patrimonio regionale è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dal Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 34
- Abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 32 sono abrogate:
a) la legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana);
b) la legge regionale 6 aprile 1995, n. 41 (Competenze dei dirigenti regionali in materia di demanio e patrimonio in applicazione della L.R. 7 novembre 1994, n. 81 );
c) la legge regionale 13 novembre 1995, n. 99 (Abrogazione dell'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41 "Competenze dei dirigenti regionali in materia di demanio e patrimonio in applicazione della L.R. 7 novembre 1994, n. 81 ");
d) la legge regionale 24 aprile 1997, n. 29 (Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di alienazione di alcuni beni immobili di proprietà regionale e modificazioni alla L.R. 16 maggio 1991, n. 20 "Demanio e Patrimonio della regione Toscana");
e) la legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale).
Art. 35
1. Le procedure di alienazione in corso alla data di entrata in vigore del presente comma si concludono secondo la procedura vigente al momento in cui è stato pubblicata l’offerta al pubblico, salva l’applicazione della decurtazione del prezzo fino al 20 per cento, qualora la seconda asta vada deserta.
Art. 36
- Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di contabilità regionale e statale.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi di settore che prevedano speciali forme di amministrazione di determinate categorie di beni del patrimonio regionale.
Art. 37
- Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 39/2000
Art 37 bis
1. L’avvenuto pagamento da parte dell’acquirente dei beni del disciolto Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (ETSAF), alienati con patto di riservato dominio e con iscrizione di ipoteca legale, costituisce titolo idoneo per la cancellazione dai registri immobiliari dell’ipoteca e del patto di riservato dominio.
2. La competente struttura regionale in materia di contabilità rilascia l’attestazione comprovante l’avvenuto completo pagamento a seguito di richiesta da parte degli interessati.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto con l.r. 9 giugno 2006, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 148.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 72.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 28 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.