Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77

Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004

Art. 17
- Amministrazione diretta
1. I beni del patrimonio disponibile regionale, soggetti al regime di proprietà privata, sono amministrati direttamente con l'intento di perseguire il miglior risultato di opportunità organizzativa e convenienza economica.
2. Ove gli intenti di cui al comma 1 non risultino realizzabili e non sia concretamente prospettabile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione, si dispone:
a) la costituzione da parte della Regione di proprietà superficiaria per venti anni a favore del comune interessato, su richiesta motivata per contrastare l’emergenza abitativa; la cessione è gratuita e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ristrutturazione sono a carico del comune;
b) la alienazione del bene con le procedure di cui al titolo II; (24)

Comma sostituito con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 4.

3. La individuazione del contraente avviene di norma a seguito di avviso pubblico, secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all' articolo 32 , che definisce altresì i criteri di determinazione del canone nei rapporti di locazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 marzo 2000, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 9 giugno 2006, n. 23 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 luglio 2007, n. 37 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 148.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 17 aprile 2019, n. 21, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 28 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.