Legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2004
Art. 15
- Utilizzazione dei beni
1. I beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere messi a disposizione di enti locali, enti funzionali e strumentali della Regione, enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di interesse pubblico connesse alla destinazione del bene. L'uso è regolato da concessione amministrativa secondo quanto disposto dal regolamento di cui all' articolo 32 . Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 13.
2. Sui beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere costituiti diritti a favore di terzi per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica di destinazione, purché con questa compatibili e tali da non pregiudicarne il contemporaneo perseguimento.
3. Alla costituzione dei diritti di cui al comma 2 si provvede con concessione amministrativa.
4. La costituzione di diritti reali è ammessa in favore di enti pubblici, enti di diritto pubblico o gestori di pubblico servizio esclusivamente per finalità di pubblico interesse connesse alla destinazione del bene e deve essere effettuata nella forma dell'atto pubblico.
5. La concessione è revocata nei casi di cui all' articolo 13.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 4. Poi il comma è abrogato con l.r. 14 giugno 2016, n. 36 , art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.