Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30 gennaio 2004
Art. 9 bis
- Attività di segreteria(10)
1. La Rete dispone di una segreteria che svolge compiti di supporto tecnico e organizzativo.
2. La segreteria della Rete è collocata presso la Regione o uno dei soggetti pubblici della Rete; il personale necessario all’attività della segreteria può essere messo a disposizione dalla Regione o dai soggetti pubblici della Rete anche tramite comando di personale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.