Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30 gennaio 2004
Art. 7 bis
- Ambiti di intervento (30)
1. Gli interventi contenuti negli atti di cui all'articolo 7 possono riguardare:
a) il sostegno degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
b) il sostegno della formazione del personale della Regione, degli enti regionali e degli enti aderenti alla Rete, da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento agli amministratori locali;
c) il sostegno della gestione e dello sviluppo dell’infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della Rete;
d) l’individuazione delle informazioni statistiche ufficiali, delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al sistema statistico regionale (SISTAR);
e) le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono individuati in raccordo con il programma statistico nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature, anche ai fini delle comunicazioni e delle valutazioni delle rilevazioni statistiche regionali rispetto al programma statistico nazionale.
3. Le attività statistiche che riguardano il trattamento di dati sensibili e giudiziari sono svolte nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) e del relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Giunta 12 febbraio 2013, n. 6/R, nonché del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.