Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30 gennaio 2004
Art. 7
- Programmazione (29)
1. La Regione stabilisce gli indirizzi, gli obiettivi e le tipologie di intervento in materia di promozione e sviluppo dell'agenda digitale toscana idonei a dare impulso all’amministrazione elettronica e alla società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale definisce con deliberazione le linee guida e le strategie tecniche in tema di promozione e sviluppo dell'Agenda digitale toscana al fine di coordinare le azioni per la crescita digitale della Regione.
4. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.
5. Gli atti di cui al comma 4 vengono comunicati al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali e concorrono alla formazione del Piano di attività annuale della Rete di cui all’articolo 17.
6. Per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia, gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti della Rete, nonché attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.
7. I finanziamenti regionali degli interventi degli enti locali sono graduati, sulla base di criteri condivisi nella Rete, in relazione sia alla congruenza degli interventi stessi con gli atti di programmazione di cui al presente articolo, sia al loro livello di integrazione territoriale e di compartecipazione al finanziamento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.