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Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1

Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30 gennaio 2004

Art. 6
- Coordinamento delle politiche e delle attività di settore
1. Al fine di garantire il perseguimento coerente degli obiettivi di cui all' articolo 1 , la Regione coordina i propri interventi con quelli dello Stato e delle altre regioni mediante la partecipazione ad appositi organismi nazionali, prioritariamente nell'ambito del sistema delle Conferenze previsto dal Sito esternodecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), nonché attraverso strumenti negoziali di attuazione delle politiche di settore.
2. Al fine di assicurare l'esercizio unitario da parte della Regione e dei soggetti di cui all' articolo 8 , comma 2, delle funzioni e delle attività collegate alla gestione del patrimonio informativo, all'attuazione dell'amministrazione elettronica e alla promozione della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale, la Regione, nel rispetto delle disposizioni emanate dallo Stato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione , definisce, sulla base di determinazioni assunte dalla Rete, le misure di carattere tecnico a valenza generale alle quali i soggetti di cui all' articolo 8 , comma 2, sono tenuti a conformarsi e concorre a proteggere, nell’ambito delle politiche di sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza, i termini generalmente riferiti a concetti geografici o geopolitici di interesse dei soggetti della Rete.(6)

Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 5.

2 bis. L’infrastruttura di rete regionale è un’infrastruttura condivisa a livello territoriale e costituisce l’articolazione regionale del sistema pubblico di connettività, assicurandone i livelli minimi di servizio, di sicurezza e di sviluppo secondo le disposizioni e le regole tecniche assunte nell’ambito del sistema stesso. (7)

Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 5.


Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 10.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 19.

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Note soppresse.

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Lettera inserita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 36.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 70.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.