Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30 gennaio 2004
Art. 4
- Principi e criteri guida
1. Nel perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 , comma 1, lettera a), la Regione e i soggetti di cui all' articolo 8 , comma 2, operano conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:
a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, entrambi da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge e promozione dell’interoperabilità tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale per favorire l’interazione e la cooperazione, anche nell’ambito del sistema pubblico di connettività, e per assicurare, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e salvaguardando l’autonoma potestà degli enti locali, il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale;(4)
b) valorizzazione, ai fini della presente legge, delle aggregazioni di soggetti costituite su base tematica o territoriale, comprese le reti civiche unitarie, e dei raccordi con le articolazioni territoriali dell'amministrazione statale;
c) utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli scambi tra amministrazioni pubbliche e con riferimento ai dati da rendere pubblici;
d) rispetto della normativa in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti riguardo al trattamento dei dati personali, nonché in materia di legittima titolarità dei dati;
e) qualità dei dati in termini di correttezza, aggiornamento, completezza e coerenza, nonché di integrità degli stessi nella gestione telematica, anche mediante l'adozione di tecniche di marchiatura elettronica e criptazione;
f) salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;
g) diffusione di strumenti di identificazione elettronica e di procedure di accesso ai servizi telematici;
h) diffusione di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle specificità e dello sviluppo dei mercati locali;
i) promozione, sostegno ed utilizzo preferenziale di soluzioni basate su programmi con codice sorgente aperto, in osservanza del principio di neutralità tecnologica, al fine di abilitare l'interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori, di favorirne la possibilità di riuso, di ottimizzare le risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 , comma 1, lettera b), la Regione e i soggetti di cui all' articolo 8 , comma 2, operano conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:
a) valorizzazione dei soggetti istituzionali, economici e sociali come produttori d' informazioni e di contenuti condivisi in rete;
b) educazione all'uso consapevole del patrimonio informativo e statistico delle pubbliche amministrazioni;
c) educazione all'uso consapevole della Rete e degli strumenti con particolare riferimento ai vantaggi connessi all'utilizzo di programmi liberi e a codice sorgente aperto;
d) adozione di misure, soluzioni tecnologiche, standard e pratiche di sviluppo che favoriscano l'inclusione sociale, garantendo l'accessibilità, con specifica attenzione alle diverse abilità e promuovendo l' usabilità dei sistemi informativi;
e) incentivazione, qualificazione e coordinamento dei servizi di rete per uno sviluppo socio-economico equilibrato del territorio regionale, anche attraverso la costituzione di punti di accesso assistito;
f) sostegno alle famiglie, alle scuole e ad altre formazioni sociali nell'acquisizione di concrete possibilità di accesso ai servizi erogati con strumenti tecnologici e telematici;
g) realizzazione di iniziative e adozione di misure rivolte a generare la fiducia degli utenti nei diversi usi della rete con attenzione alle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle tecnologie dell'informazione; (18)
h) utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con modalità adeguate a stimolare lo sviluppo economico del territorio in termini di competenza, di qualificazione delle opportunità professionali, di innovazione e di avanzamento della conoscenza;
i) stimolo alle imprese che operano nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo di servizi di qualità attraverso procedure di accreditamento nonché di qualificazione e organizzazione della domanda;
l) valorizzazione del complesso delle conoscenze e dei risultati scientifici, al fine di promuovere il trasferimento culturale e tecnologico e l'innovazione sociale e produttiva;
l bis) incentivazione, promozione e protezione dei nomi a dominio riferiti agli enti e al territorio regionale.(5)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.