Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30 gennaio 2004
Art. 3
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per :
a) amministrazione elettronica: l'organizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni fondata sull'impiego esteso e integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi;
b) società dell'informazione e della conoscenza: l'assetto delle società industriali avanzate, basato sulla centralità dell'informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale;
c) punti di accesso assistito: postazioni per l'accesso in via telematica a servizi pubblici, da utilizzare con l'assistenza di personale addetto;
d) programma a codice sorgente aperto: programma per elaboratore la cui licenza di distribuzione consente all'utente di accedere al codice sorgente per studiarne il funzionamento, apportarvi modifiche, mantenerlo nel tempo, estenderlo e ridistribuirlo;
e) interconnessione di reti: collegamento tra più reti, anche tecnicamente differenti, atto a costituire un sistema integrato in grado di trasferire informazioni e di erogare servizi;
f) interoperabilità dei sistemi: capacità di sistemi tecnicamente differenti di interagire e condividere dati e programmi informatici;
g) cooperazione applicativa: modalità operativa di procedure informatiche diverse che cooperano nello svolgimento di una stessa funzione o di funzioni diverse tra loro correlate;
h) reti civiche unitarie: aggregazioni di soggetti costituite su base territoriale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione nel territorio di riferimento;
h bis) infrastruttura di rete regionale: insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei servizi che garantiscono la connettività, la sicurezza, la cooperazione applicativa, le comunicazioni, l’identificazione e l’accesso fra i sistemi informativi dei soggetti della Rete.(3)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.