Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30 gennaio 2004
Art. 20
- Norme transitorie
1. Gli organismi della Rete già costituita con deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 1997, n. 172 (Piano di indirizzo per l'attuazione della Rete telematica regionale) operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le funzioni fino alla convocazione della prima Assemblea e alla creazione degli organismi corrispondenti istituiti con la presente legge.
2. Sono fatti salvi gli atti di adesione alla Rete sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente legge fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all' articolo 10
3. La prima Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.