Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30 gennaio 2004
Art. 13
- Comitato strategico
1. Il Comitato strategico svolge funzioni d'indirizzo e di direzione delle attività della Rete. Il Comitato promuove le prassi evolutive della Rete e concorda con i soggetti di cui all' articolo 8 , comma 3, le modalità della loro partecipazione, anche al fine della definizione delle convenzioni di cui all' articolo 10
2. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, è composto da non più di trenta rappresentanti dei soggetti di cui all' articolo 8 , comma 2; fanno altresì parte del Comitato un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante di ciascuna delle associazioni degli enti locali.
3. Il Comitato resta in carica per l’intera legislatura nel corso della quale è stato nominato e disciplina il proprio funzionamento e le modalità organizzative con atti approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti. (12)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.