Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 7 giugno 2004
Art. 4
- Luoghi di dispersione delle ceneri (3)
1. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi individuati dall’
articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 130/2001 .

2. I comuni possono prevedere, nel rispetto della volontà del defunto, che la dispersione delle ceneri avvenga in apposite aree naturali dei territori di loro pertinenza.
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 20 novembre 2024, n. 52, art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.