Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43
Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004
Capo II
- AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 12
- Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali
1. L'azienda pubblica di servizi alla persona fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale.
2. Il comune e gli altri enti pubblici della zona socio - sanitaria nella quale ha sede legale l'azienda pubblica di servizi alla persona si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona ed in generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti.
3. L'azienda pubblica di servizi alla persona utilizza le proprie risorse e rendite patrimoniali al fine di fornire ai comuni e agli altri enti pubblici della zona in cui ha sede legale servizi che realizzano il miglior rapporto tra qualità e costi.
Art. 13
- Forme di autonomia e organizzazione
1. L'azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di un proprio Statuto e propri regolamenti interni che ne garantiscono l'autonomia, contabile, tecnica e gestionale. Essa gode di un proprio patrimonio, di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, da liberalità, dal corrispettivo per i servizi resi e dai trasferimenti di enti pubblici o privati.
2. All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione.
3. L'azienda pubblica per i servizi alla persona opera nel quadro dei piani regionali e della programmazione zonale, informando la propria organizzazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, con obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
Art. 14
- Funzioni della Regione e controlli dei comuni sulle aziende pubbliche di servizi alla persona
1. Lo statuto e le modifiche dello statuto concernenti il mutamento delle finalità, la trasformazione, la costituzione di una azienda pubblica di servizi alla persona a seguito di fusione ai sensi dell' articolo 28 , sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del comune ove l'azienda ha la sua sede legale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione del procedimento.
2. Il comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale:
a) esercita la vigilanza ed il controllo sull'azienda;
b) adotta atti di indirizzo, nel rispetto dell'autonomia gestionale, per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi fissati dalla programmazione zonale nelle specifiche aree di intervento;
c) approva il regolamento di organizzazione e di contabilità dell'azienda;
d) approva le modifiche statutarie non concernenti il mutamento delle finalità.
3. L'azienda pubblica di servizi alla persona trasmette per conoscenza alla Regione le modifiche statutarie diverse da quelle indicate al comma 1, contestualmente alla trasmissione effettuata al comune per l'approvazione.
4. L'azienda pubblica di servizi alla persona approva il bilancio economico preventivo annuale, il bilancio economico preventivo pluriennale ed il bilancio di esercizio, e li trasmette al comune nel termine di dieci giorni dall'avvenuta approvazione. In caso di mancata approvazione di tali atti, il comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario "ad acta" per la loro predisposizione ed approvazione.
5. Nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui al comma 2, il comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale può sciogliere, previa diffida, gli organi dell'azienda e può nominare un commissario qualora gli amministratori di essa compiano gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o qualora si riscontrino gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale ovvero casi di irregolare costituzione dell'organo di governo, nonché in caso di accertata pro tratta inattività dell'azienda pubblica di servizi alla persona. Gli organi dell'azienda sono ricostituiti entro novanta giorni dallo scioglimento.
6. L'azienda pubblica di servizi alla persona può partecipare a società o a fondazioni di diritto privato, ovvero a consorzi di enti locali, aventi finalità affini agli scopi statutari dell'azienda stessa.
7. Gli atti di partecipazione di cui al comma 6, possono essere compiuti solo previa comunicazione al comune ove l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale e non prima di trenta giorni dalla comunicazione.
8. Parimenti, gli atti di alienazione o trasferimento a terzi di diritti reali di valore superiore ad euro 50.000,00 relativi ad immobili dell'azienda pubblica di servizi alla persona ovvero gli atti di alienazione o trasferimento a terzi di diritti reali di valore complessivamente superiore ad euro 10.000,00 relativi a titoli dell'azienda stessa possono essere compiuti solo previa comunicazione al comune ove essa ha la sua sede legale e non prima di trenta giorni dalla comunicazione.
9. Il comune, nei casi di cui ai commi 7 e 8, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, può chiedere chiarimenti. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini. Nelle more dei chiarimenti le aziende dei servizi pubblici alla persona devono astenersi da assumere gli atti interessati. Le aziende di servizi pubblici alla persona devono altresì astenersi da assumere gli atti interessati in caso di atto motivato di dissenso del comune.
Art. 15
- Statuto
1. Lo statuto, adottato dall'azienda pubblica di servizi alla persona, tenendo conto delle originarie finalità statutarie della IPAB da cui proviene, conformemente ai principi della presente legge ed approvato ai sensi dell' articolo 14 , definisce:
a) le norme fondamentali per perseguire gli scopi istituzionali, le attività e l'organizzazione dell'ente;
b) la composizione e le attribuzioni degli organi e i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e consigliere di amministrazione per tutto quanto non previsto nella presente legge;
c) i criteri e le modalità di nomina o di sostituzione degli organi dell'azienda e del direttore (2) nonché la durata del loro mandato e le modalità di funzionamento degli stessi.
Art. 16
- Regolamento di organizzazione
1. L'azienda pubblica di servizi alla persona adotta il proprio regolamento di organizzazione che disciplina:
a) l'articolazione della struttura organizzativa;
b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi;
c) gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di governo aziendali;
d) ogni altra funzione organizzativa.
Art. 17
- Organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona
1. Sono organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) l'assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista;
d) il collegio dei revisori.
Art. 18
- Presidente
1. Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda pubblica di servizi alla persona e lo rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione. Le funzioni del presidente sono definite nello statuto.
2. Il presidente viene eletto in seno al consiglio di amministrazione, fra i membri designati dal comune.
3. Lo statuto disciplina le modalità di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
4. Quanto disposto dal comma 2 non viene applicato qualora il comune in cui l'azienda pubblica di servizi alla persona ha sede legale decida di rinunciare alla nomina del presidente.
Art. 19
- Consiglio di amministrazione(3)
1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda pubblica di servizi alla persona ed è composto da tre o cinque amministratori.
2. Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre amministratori, due sono nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale ed uno è nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.
3. Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da cinque amministratori, tre sono nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale e due sono nominati dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.
4. Qualora l'azienda pubblica di servizi alla persona abbia tra i propri organi l'assemblea, il consiglio di amministrazione è composto da cinque amministratori così individuati:
a) tre nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale;
b) uno nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto;
c) uno designato dall'assemblea.
5. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e in particolare:
a) l'elezione del presidente;
b) la nomina del direttore;
c) la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;
d) l'individuazione e l’assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;
e) l'approvazione dei bilanci e del conto economico;
f) la dismissione e l'acquisto dei beni immobili;
g) la verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
h) l'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.
Art. 20
Inconferibilità e incompatibilità degli amministratori (4)
1. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità per le cariche di presidente o di componente del consiglio di amministrazione sono disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
Art. 21
- Collegio dei revisori
1. Lo statuto prevede e disciplina un collegio di revisori composto da tre membri, di cui due nominati dal comune in cui ha sede l'azienda pubblica di servizi alla persona ed uno dal consiglio di amministrazione, se il bilancio dell'ente supera come importo complessivo il valore di euro 10.000.000,00. (5)
2. Lo statuto può prevedere un solo revisore, nominato dal comune, se il bilancio è inferiore al valore di euro 10.000.000,00.(5)
3. I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori legali e delle società di revisione di cui al capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).(6)
4. Lo statuto può prevedere che funzioni del collegio dei revisori dell'azienda pubblica di servizi alla persona siano svolte dal collegio dei revisori operante nel comune ove l'azienda ha la sua sede legale.
Art. 22
- Ineleggibilità ed incompatibilità dei revisori
1. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile, si applicano ai revisori dei conti dell'azienda pubblica di servizi alla persona, intendendosi per amministratori dell'azienda il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione.
2. L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica già ricoperta nell'azienda pubblica di servizi alla persona. Non possono ricoprire la carica di revisore coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o di componente del consiglio d'amministrazione dell'azienda nel biennio precedente alla nomina.
3. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'azienda pubblica di servizi alla persona o presso organismi dipendenti.
Art. 23
- Decadenza dalla carica degli organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona
1. Gli organi dell'azienda pubblica di servizi alla persona che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall' articolo 20 o dall' articolo 22 decadono dalla carica qualora, previa contestazione ed entro un congruo termine determinato dallo statuto, non rimuovano la causa di incompatibilità ovvero non formulino osservazioni che la facciano ritenere insussistente. L'atto di decadenza è adottato dal comune che opera la vigilanza sull'azienda ai sensi dell' articolo 14 , comma 2.
Art. 24
- Gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e responsabilità del direttore
1. La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la relativa attività amministrativa sono affidate (7) ad un direttore nominato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri definiti dallo statuto, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche e all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.
2. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda pubblica di servizi alla persona, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali.
Art. 25
- Personale
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda pubblica di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva secondo le indicazioni di cui al
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'
articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328 ).
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'
articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328 ).2. In attesa dell'istituzione del comparto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti collettivi vigenti per le IPAB.
3. Per i dipendenti delle IPAB cui è riconosciuta, ai sensi della legge, la natura giuridica privata continuano ad applicarsi i contratti collettivi nazionali di lavoro in essere all'atto della trasformazione della IPAB sino alla individuazione di una specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.
Art. 26
- Contabilità
1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'azienda pubblica di servizi alla persona si informa al principio del pareggio di bilancio.
2. L'azienda pubblica di servizi alla persona adotta un regolamento di contabilità, approvato ai sensi dell' articolo 14 , che stabilisce, tra l'altro:
a) l'abolizione della contabilità finanziaria e l'introduzione della contabilità economica;
b) la predisposizione di un bilancio economico preventivo annuale, di un bilancio economico preventivo pluriennale, di durata triennale, e di un bilancio di esercizio annuale il cui esercizio coincide con l'anno solare;
c) l'individuazione di centri di responsabilità cui collegare uno o più centri di costo;
d) forme di semplificazione nella tenuta della contabilità economica ed analitica per le aziende pubbliche di servizi alla persona di minori dimensioni.
Art. 27
- Patrimonio
1. I beni mobili e immobili che l'azienda pubblica di servizi alla persona destina ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2 del codice civile.
2. Il vincolo di indisponibilità sui beni di cui al comma 1 va a gravare:
a) in caso di sostituzione dei beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.
Art. 28
- Fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona
1. L'azienda pubblica di servizi alla persona può fondersi con altra o altre aziende pubbliche di servizi alla persona. La fusione può avvenire mediante la creazione di una nuova azienda o mediante incorporazione.
2. La fusione è deliberata da ciascuna delle aziende che vi partecipa e lo statuto della nuova azienda deve prevedere che siano rispettate le originarie finalità statutarie degli enti. Alla fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona si applicano le disposizioni concernenti i procedimenti di trasformazione delle IPAB di cui agli articoli 4 e 5 .
3. La fusione, nei modi di cui al comma 1, può essere indicata dalle IPAB nell'istanza per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona; in tale caso gli atti di approvazione della trasformazione dispongono contestualmente in merito alla fusione.
Art. 29
- Trasformazione dei fini statutari dell'azienda pubblica di servizi alla persona
1. L'azienda pubblica di servizi alla persona alla quale sia venuto a mancare il fine o per la quale lo stesso non sia più corrispondente ad un interesse nell'ambito dei servizi sociali o sia in altro modo pienamente e stabilmente perseguito può chiedere la trasformazione dei fini statutari.
2. La trasformazione deve essere fatta in modo da allontanarsi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori e rispondere ad un interesse attuale e durevole in campo sociale.
Art. 30
- Estinzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona
1. L'azienda pubblica di servizi alla persona alla quale sia venuto a mancare il fine, o per la quale non sussistano più le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale è estinta.
2. Per l'estinzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano l' articolo 9 , commi 1, 3, 4 e 5 e gli articoli 10 e 11 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



